Ordinanza n.640 del 1987

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ORDINANZA N. 640

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promossi con n. 74 ordinanze emesse l'11 ed il 13 aprile 1987 dal Pretore di Tirano, iscritte ai nn. da 576 a 601, da 611 a 636 e da 644 a 665 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45, 46 e 47/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Sala Giampietro, imputato del reato di cui all'art. 282 del t.u. delle leggi doganali (d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43) per avere tentato di introdurre merce dal territorio extradoganale di Livigno a quello dello Stato italiano senza aver pagato i diritti di confine, il Pretore di Tirano, con ordinanza del 13 aprile 1987 (reg. ord. n. 576 del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. cit., nella parte in cui pone il territorio del suddetto Comune al di fuori del confine doganale dello Stato;

che, secondo il Pretore, la detta franchigia territoriale, stabilita con l. 17 luglio 1910 n. 516, non si giustificava più attualmente, stanti le mutate condizioni della viabilità e dell'economia della zona, ciò che poneva in contrasto col principio di eguaglianza il trattamento tributario di favore rispetto alle altre zone del territorio nazionale;

che lo stesso Pretore sollevava la medesima questione di legittimità costituzionale con le altre ordinanze indicate in epigrafe;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nella causa n. 576 del 1987, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, per l'identità del loro oggetto, debbono essere riuniti;

che la questione é manifestamente inammissibile poiché la valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una determinata zona del territorio statale é riservata alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio é insindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 28 l. 11 marzo 1953 n. 87;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Tirano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI