Ordinanza n.298 del 1988

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ORDINANZA N.298

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta del reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla ditta Poli Giovanni Battista avverso l'accertamento effettuato dall'Ufficio imposte dirette di Bassano del Grappa la Commissione tributaria di primo grado della stessa città, sollevava, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597: precisamente di tale disposizione veniva impugnato il primo comma, secondo cui le plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative (e non rientranti nei redditi di impresa) concorrono a formare il reddito complessivo tassabile; e veniva altresì impugnato il terzo comma, secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni e la successiva vendita si considerano in ogni caso aventi fini speculativi;

che secondo il giudice a quo tali disposizioni violavano gli artt. 76 e 77 nonchè 3 e 53 Cost., in quanto il legislatore ordinario, incorrendo in eccesso di delega, aveva posto delle presunzioni assolute, che invero violavano altresì i principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che si costituiva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale eccepiva l'inammissibilità ed in subordine l'infondatezza della questione.

Considerato che la questione relativa all'art. 76 Cost . e palesemente infondata, poichè il potere conferito al legislatore delegato dalla l. 9 ottobre 1971, n. 825 comprende la possibilità di regolare l'intera materia delle imposte sul reddito secondo ampia discrezionalità (v. ordd. n. 321 e 334 del 1987) (mentre fuori di proposito é stato invocato nell'ordinanza di rimessione anche l'art. 77 Cost.);

che la qualificazione del fine speculativo delle operazioni anzidette trova la sua non irragionevole giustificazione nella realtà socio-economica secondo la finalità ordinaria degli atti (acquisto per rivendere, lottizzazione, ecc.) presi in considerazione, sicchè la qualificazione stessa non merita censura;

che anche la determinazione normativa, che fissa il sorgere dell'obbligazione tributaria alla data in cui gli atti suddetti sono posti in essere, non e affatto irrazionale, in quanto spetta al legislatore determinare il momento in cui si realizza il fatto genetico, indipendentemente dal concreto prodursi della ricchezza;

che in conclusione la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i profili di incostituzionalità denunciati.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.