ORDINANZA N.298
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta del reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla ditta Poli Giovanni Battista avverso l'accertamento effettuato dall'Ufficio imposte dirette di Bassano del Grappa la Commissione tributaria di primo grado della stessa città, sollevava, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597: precisamente di tale disposizione veniva impugnato il primo comma, secondo cui le plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative (e non rientranti nei redditi di impresa) concorrono a formare il reddito complessivo tassabile; e veniva altresì impugnato il terzo comma, secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni e la successiva vendita si considerano in ogni caso aventi fini speculativi;
che secondo il giudice a quo tali disposizioni violavano gli artt. 76 e 77 nonchè 3 e 53 Cost., in quanto il legislatore ordinario, incorrendo in eccesso di delega, aveva posto delle presunzioni assolute, che invero violavano altresì i principi di eguaglianza e di capacità contributiva;
che si costituiva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale eccepiva l'inammissibilità ed in subordine l'infondatezza della questione.
Considerato che la questione relativa all'art. 76 Cost . e palesemente infondata, poichè il potere conferito al legislatore delegato dalla l. 9 ottobre 1971, n. 825 comprende la possibilità di regolare l'intera materia delle imposte sul reddito secondo ampia discrezionalità (v. ordd. n. 321 e 334 del 1987) (mentre fuori di proposito é stato invocato nell'ordinanza di rimessione anche l'art. 77 Cost.);
che la qualificazione del fine speculativo delle operazioni anzidette trova la sua non irragionevole giustificazione nella realtà socio-economica secondo la finalità ordinaria degli atti (acquisto per rivendere, lottizzazione, ecc.) presi in considerazione, sicchè la qualificazione stessa non merita censura;
che anche la determinazione normativa, che fissa il sorgere dell'obbligazione tributaria alla data in cui gli atti suddetti sono posti in essere, non e affatto irrazionale, in quanto spetta al legislatore determinare il momento in cui si realizza il fatto genetico, indipendentemente dal concreto prodursi della ricchezza;
che in conclusione la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i profili di incostituzionalità denunciati.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.