ORDINANZA N.284
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal Pretore di Codogno, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Codogno dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, assumendo che darebbe luogo a violazione del principio d'uguaglianza il prevedere la perseguibilità d'ufficio del reato di deterioramento o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio per credito agrario e, viceversa, la perseguibilità a querela di parte del reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento o sequestro civile (art. 388, terzo comma, c.p., nel testo sostituito con l'art. 87 della legge 24 novembre 1981, n. 689);
Considerato che la medesima questione é stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 294 del 1987 e che non vengono prospettati argomenti o profili nuovi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Codogno con ordinanza del 7 luglio 1987 (r.o. 518/87).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.