Ordinanza n.250 del 1988

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ORDINANZA N.250

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con n. 2 ricorsi della Regione Umbria notificati il 9 e il 15 maggio 1981, depositati in Cancelleria il 27 maggio e il 12 giugno successivi ed iscritti ai nn. 22 e 25 del Registro 1981, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei telegrammi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13/14 marzo 1981 e 18/19 marzo 1981, con i quali il Governo ha negato l'assenso alla effettuazione di una missione di studio all'estero.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che con i ricorsi di cui in epigrafe la Regione Umbria ha sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato, - con il primo ricorso in relazione: a) al telegramma inviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13/14 marzo 1981, con il quale il Governo negava l'assenso alla effettuazione di una missione umbra in Libano per una visita all'Olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), missione motivata ufficialmente dalla ricorrente con il fine di <acquisire dati conoscitivi sulle condizioni degli studenti universitari frequentanti le Università umbre e provenienti dal Libano>; b) alla nota del Ministero degli Esteri, integralmente riportata nel suddetto telegramma (Reg. ric. confl. 22/1981); - con il secondo ricorso in relazione: al telegramma della stessa Presidenza del Consiglio inviato in data 18/19 marzo , con il quale si respinge la richiesta regionale di riconsiderare la questione (Reg. ric. confl. 25/1981);

che con tali ricorsi viene chiesto a questa Corte di dichiarare la illegittimità di detti atti e di annullare gli stessi; che la ricorrente poggia le proprie richieste sull'assunto che tali atti comporterebbero una violazione della propria competenza in relazione alle attività promozionali all'estero collegate all'assistenza agli studenti universitari stranieri, e quindi contrasterebbero con l'art. 118 della Costituzione e, inoltre, con gli artt. 4 e 44 del d.P.R. 616 del 1977 e con il decreto 539 del 1979, come convertito nella legge 642 del 1979;

che in entrambi i giudizi introdotti con i ricorsi di cui sopra, si é costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;

che, in particolare nell'atto relativo al primo giudizio, rivendicando allo Stato stesso la complessiva ed assoluta riserva di competenza in materia di relazioni internazionali, pone in rilievo la particolare natura e la particolare posizione della Organizzazione per la Liberazione della Palestina e, quindi, le chiare implicazioni politiche del viaggio suddetto le quali, peraltro, sono ben presenti alla ricorrente, come si ricava dalla stessa deliberazione della giunta regionale, con cui tale viaggio era stato deciso;

che, inoltre, a giudizio dell'Avvocatura dello Stato, l'iniziativa potrebbe farsi rientrare fra le attività promozionali all'estero solo sotto il profilo della assistenza agli studenti, e non anche sotto quello dell'affluenza di questi e della loro iscrizione, dovendosi ritenere tali ultimi punti riservati alla competenza dello Stato, e che, anche in questi ultimi limiti, l'iniziativa necessitava dell'assenso, che il Governo ha ritenuto di negare per ragioni di ordine politico.

Considerato che é del tutto evidente la connessione logica e di fatto fra i giudizi introdotti con i due ricorsi della Regione Umbria, connessione che impone che essi vengano riuniti e decisi con unica pronuncia;

che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1987, emessa nelle more dei presenti giudizi, ha affermato alcuni principi in relazione alla delimitazione delle competenze fra Stato e Regioni nel settore delle relazioni internazionali, delle attività di rilievo internazionale e di quelle promozionali all'estero;

che in questa sede mette conto solo rilevare che, anche con riguardo alle attività di rilevanza internazionale, che in via generale sono da ritenersi consentite alle Regioni, e stato affermato (v. punto 8 della motivazione della sentenza n. 179) che lo Stato può controllare, attraverso il previo assenso del Governo, la conformità delle suddette attività agli indirizzi di politica internazionale, affinchè <resti così escluso il pericolo di un pregiudizio agli interessi del Paese>;

che, pur rientrando evidentemente la relativa decisione di merito nell'ambito della discrezionalità riservata al Governo, nel caso di specie può evidentemente affermarsi che il diniego dell'assenso da parte del Governo non può certo ritenersi immotivato o irragionevole, in presenza della particolare natura e situazione dell'Organizzazione ospitante, oltrechè delle esigenze poste a base della deliberazione della Regione Umbria;

che pertanto, anche alla luce della richiamata recente sentenza di questa Corte, i ricorsi della Regione Umbria devono ritenersi chiaramente privi di fondamento.

Visti gli artt. 26 della L. n. 87 del 1953 e 27 delle Norme integrative sui giudizi davanti alla Corte costituzionale, come modificato ed integrato dalla delibera di questa Corte 1 ottobre 1987.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta manifestamente allo Stato negare l'assenso, come é concretamente avvenuto con gli atti in epigrafe, in relazione ad un viaggio in Libano di una delegazione della Regione Umbria, viaggio da effettuarsi su invito dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.