SENTENZA N.234
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata il 29 gennaio 1981, avente per oggetto: <Norme sulla corresponsione di un assegno vitalizio al Sindaco e aggiornamento dell'indennità di carica>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 febbraio 1981, depositato in cancelleria il 27 febbraio successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 198l.
Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, per il ricorrente, e l'Avv. Mario Sanino per la Regione.
Considerato in diritto
l. -La questione di legittimità costituzionale, sollevata con il ricorso dello Stato, deve ritenersi fondata.
Va anzitutto negato ogni fondamento alla pretesa della Regione, espressa nel corso della udienza pubblica, in base alla quale la previsione dell'assegno vitalizio ai sindaci sarebbe riconducibile a una delle materie-elencate nell'art. 4 dello Statuto regionale-in cui la Regione Trentino Alto-Adige ha competenza primaria.
Infatti, la previsione legislativa in oggetto, dal momento che concerne uno degli organi del Comune (il sindaco), rientra nella materia <ordinamento dei comuni>, che é al primo posto dell'elenco-di cui all'art. S dello Statuto -delle materie in cui la regione ha competenza ripartita.
2.-Non può neppure accogliersi la prospettazione della regione, secondo la quale, la legge impugnata non contrasterebbe con alcun principio fondamentale della legislazione statale, limitandosi a prevedere un nuovo istituto (trattamento previdenziale ai sindaci), nel rispetto del principio per cui il titolare di uffici onorari può fruire di trattamenti di tipo previdenziale.
In verità, pur a voler ipoteticamente accreditare l'opinione relativa all'esistenza di confini netti e precisi tra il concetto di istituto giuridico e quello dei principi fondamentali, sta di fatto che le categorie dei titolari di cariche elettive ed onorarie sono cosi varie e diverse fra loro da indurre ad escludere che si possa desumere, anche se limitatamente al trattamento previdenziale, un principio unico, estensibile a ciascuna di esse. Non é infatti possibile riscontrare alcuna omogeneità, se pure con riferimento al solo regime previdenziale, tra i sindaci, da un lato, e, dall'altro, i titolari di cariche elettive inserite in organi costituzionali o quelli preposti ad organi dotati di una particolare autonomia politica e legislativa, i quali, come ha più volte ribadito questa Corte (v. ad es. sent. n. 292 del 1987), godono, ciascuno per proprio conto, di uno speciale status giuridico e di un altrettanto peculiare trattamento economico, e quindi previdenziale.
Del resto, se il legislatore nazionale non ha previsto un assegno vitalizio ai sindaci, ma ha disposto un'indennità di carica, limitata alla durata della stessa, non si può permettere al legislatore regionale di stabilire, nell'esercizio della propria competenza concorrente, una deroga alla generale esclusione dell'assegno vitalizio ai sindaci, la quale determinerebbe un'inammissibile disparità di trattamento fra i titolari di un medesimo ufficio: un ufficio che-non é inutile ricordarlo anche a tale proposito - non solo ricopre un ruolo fondamentale nella struttura amministrativa del sistema giuridico italiano, ma é anche chiamato, con riferimento ad alcune sue funzioni, a operare come organo dello Stato.
3. - Il necessario accoglimento della questione relativa al preteso contrasto della normativa impugnata con l'art. 5, n. 1 dello Statuto del Trentino Alto Adige che attribuisce alla regione competenza ripartita nella materia dell'ordinamento dei Comuni, deve far ritenere assorbito il profilo della pretesa violazione dell'art. 6 dello Statuto, in base al quale la regione ha competenza solo integrativa nella materia della previdenza e delle assicurazioni sociali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino Alto-Adige, riapprovata il 29 gennaio 1981, dal titolo <Norme sulla corresponsione di un assegno vitalizio al Sindaco e aggiornamento dell'indennità di carica>.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.