Ordinanza n.222 del 1988

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ORDINANZA N.222

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Province Autonome di Bolzano e Trento notificati il 3 agosto 1984, depositati in Cancelleria il 6 successivo ed iscritti ai nn. 27 e 28 del Registro 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti:

1) del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984 (Suppl. ord. G.U n. 153 del 5 giugno 1984): <Atto di indirizzo e coordinamento per la disciplina dei flussi informativi dell'attività gestionale ed economica delle unità Sanitarie locali, sia nei confronti delle Regioni che dello Stato (art. 26, sesto comma, della legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730)>;

2) del Ministro della Sanità 30 maggio 1984: <Disciplinare tecnico per la compilazione dei modelli di rilevazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984>.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che con i ricorsi in epigrafe le Province Autonome di Bolzano e Trento hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del d.P.C.M. del 17 maggio 1984, recante <Atto di indirizzo e coordinamento per la disciplina dei flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle unità sanitarie locali sia nei confronti delle Regioni che dello Stato>, nonchè del decreto del Ministro della Sanità del 30 maggio 1984, recante <Disciplinare tecnico per la compilazione dei modelli di rilevazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984>, per contrasto con gli artt. 9, n. 10 e 16 dello Statuto Speciale del Trentino Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione, approvate con d . P. R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, le quali riservano alle Province ricorrenti la potestà legislativa concorrente e la potestà amministrativa in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonchè con gli artt. 5 e 50 della legge n. 833 del 1978 e 27 della legge n. 730 del 1983;

che le ricorrenti assumono in particolare che gli atti impugnati, col prevedere l'obbligo, per le unità sanitarie locali, di inviare allo Stato il rendiconto trimestrale relativo agli avanzi o disavanzi di cassa, nonchè ai debiti e crediti di bilancio già accertati alla data dello stesso rendiconto, previsto dall'art. 50 l. n. 833 del 1978, instaurerebbero un <filo diretto> tra unità sanitarie locali e Stato, in spregio delle competenze statutariamente riservate alle Province;

che si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi;

che in prossimità della camera di consiglio la Provincia Autonoma di Bolzano ha presentato una memoria in cui si ribadiscono, nel merito, gli argomenti già svolti nel ricorso.

Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente, stante l'identità di oggetto e di contenuto tra di essi;

che gli atti impugnati risultano ambedue fondati sull'art. 27, 6° comma, della legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria per il 1984), secondo il quale <Il Governo della Repubblica emana, ai sensi dell'art. 5 l. 23 dicembre 1978 n. 833, atto di indirizzo relativo ai flussi informativi sul l'attività gestionale ed economica delle unità sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato>;

che pertanto risulta del tutto evidente come l'impugnato d.P.C.M. del 17 maggio 1984 si sia limitato a provvedere alla stregua di una normativa che espressamente demandava ad esso il compito di disciplinare i flussi informativi delle unità sanitarie locali direttamente nei confronti dello Stato, oltrechè delle regioni;

che l'impugnato decreto del Ministero della Sanità del 30 maggio 1984 costituisce atto meramente esecutivo di quello ora menzionato;

che inoltre con sentenza n. 64 del 1987 questa Corte ha rigettato la questione di costituzionalità dell'art. 17 l. n. 887 del 1984 nella parte in cui impone alle unità sanitarie locali di riferire annualmente al Ministero della Sanità, anzichè alle Province autonome di Trento e Bolzano, sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, richiamandosi alla finalità di coordinamento della spesa sanitaria;

che risultano evidenti le analogie di finalità e di contenuto tra l'art. 17 l. n. 887 del 1984, in parte qua, e l'art. 27, 6° comma, l. n. 730 del 1983;

che pertanto, sotto ambedue i profili considerati, le rivendicate attribuzioni manifestamente non spettano alle Province ricorrenti;

visti gli artt. 41 e 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 27, 4° comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara che manifestamente spetta allo Stato il potere di disciplinare i flussi informativi delle unità sanitarie locali di cui al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.