Sentenza n.221 del 1988

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SENTENZA N.221

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Liguria 10 aprile 979, n. 12, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1984 dal T.A.R. per la Liguria sui ricorsi riuniti proposti rispettivamente dalla s.p.a. Edilcave Mare contro il Comune di Portovenere e dal Comune di Portovenere contro la Regione Liguria e la s.p.a. Edilcave Mare, iscritta al n. 1318 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato per la Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Considerato in diritto

La questione posta dal giudice a quo - per il quale la previsione da parte della legge impugnata (art. 11, legge reg. Liguria 10 aprile 1979, n. 12) dell'autorizzazione regionale alla (continuazione della) coltivazione delle cave potrebbe contrastare con l'asserito principio fondamentale della riserva al Comune del correlativo provvedimento (artt. 117, 5 e 128 Cost., in relazione all'art. 1, l. 28 gennaio 1977, n. 10)- e infondata.

Come questa Corte ha già affermato nel corso di giudizi sulla legittimità costituzionale dell'assoggettamento ad autorizzazione regionale delle attività di cave (sent. n. 7 del 1982), la materia <cave e torbiere> e autonomamente prevista dall'art. 117, comma primo, Cost., tra quelle rientranti nella competenza legislativa ripartita delle regioni a statuto ordinario. Essa pertanto, come del resto ritiene pure la prevalente giurisprudenza di merito, non può essere confusa con la distinta materia dell'urbanistica e delle relative forme di controllo, cui si riferisce invece la legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Da ciò consegue che, pur a voler ipoteticamente affermare che in materia urbanistica viga il principio della riserva ai Comuni dei relativi provvedimenti autorizzatori o concessori, non sarebbe in alcun modo possibile estendere tale principio alla distinta materia delle <cave e torbiere>. Il che non significa-é opportuno sottolineare-che tra Regioni e Comuni non possano realizzarsi intese o altre forme di cooperazione nell'esercizio delle rispettive competenze in materia urbanistica ed in quella di cave e torbiere, al fine di realizzare una coordinata politica del territorio.

Su tale premessa, viene meno ogni possibilità di configurare un contrasto fra la disciplina posta in materia di cave dall'art. 11, legge reg. Liguria n. 12 del 1979, e il principio che il giudice a quo ha ritenuto di individuare nella distinta materia dell'urbanistica, in relazione all'esecuzione delle opere comportanti trasformazioni del territorio e dell'assetto edilizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, nei confronti dell'art. 11 della legge della Regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in relazione agli artt. 5, 117 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.