Sentenza n.213 del 1988

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SENTENZA N.213

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, concernente: <Riordinamento della Croce Rossa Italiana>, promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e Trento, notificati il 6 novembre 1980, depositati in cancelleria il 14 successivo ed iscritti ai nn. 23 e 25 del registro ricorsi 1980.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

udito l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Bolzano e Trento.

Considerato in diritto

l. - I due ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui in epigrafe, vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza, data l'identità delle questioni ivi prospettate.

2.-Oggetto dei presenti giudizi e l'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, adottato su delegazione prevista dall'art. 70 della legge n. 833 del 1978, intitolata <Riordinamento della Croce Rossa Italiana>, il quale é impugnato, per violazione dell'art. 76 Cost. e delle norme statutarie sulla competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale e su quella concorrente in materia di igiene e sanità (artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19 St. T.A.A.), sul presupposto che debba applicarsi anche alle Province di Trento e di Bolzano, sia perchè manca nel predetto articolo un'espressa clausola di salvezza delle competenze provinciali, sia per il carattere nazionale dell'ente associativo disciplinato.

3. - Le questioni sono infondate.

Deve ritenersi errato il presupposto cui le Province ricorrenti subordinano la loro impugnazione, sotto l'uno e l'altro dei profili prospettati.

Come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 219 del 1984, 214 del 1985), l'assenza nelle leggi statali di un'espressa clausola di salvezza delle competenze legislative delle regioni ad autonomia differenziata o delle province autonome non preclude di giungere per via interpretativa alla medesima conclusione, tanto più quando, come nel caso in questione, non si fa alcuna menzione di una riserva allo Stato delle attribuzioni disciplinate. Ne, del resto, può correttamente affermarsi che l'attinenza della normativa impugnata ad un oggetto costituito da un'associazione nazionale, quale é la Croce Rossa Italiana, comporta per ciò stesso l'impossibilita o la contraddittorietà, per il legislatore nazionale, di stabilire raccordi o rinvii, a taluni fini, con norme adottate o adottabili nell'esercizio di competenze regionali o provinciali.

Nel caso di specie, anzi, proprio quest'ultima e l'evenienza che si e realizzata. La norma impugnata, infatti, quando dispone che il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. <consente (...) l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali>, intende precisamente far riferimento alle leggi che, secondo la ripartizione delle competenze costituzionalmente disposta nel nostro ordinamento, disciplinano i requisiti ritenuti necessari al fine ivi previsto.

Sotto questo profilo, dunque, le leggi vigenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nella materia appena ricordata devono intendersi richiamate dall'inciso precedentemente sottolineato.

Venendo meno la premessa alla quale le Province ricorrenti subordinano le loro censure, le conseguenti questioni devono ritenersi infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613 per violazione degli artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.