SENTENZA N.212
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avente ad oggetto: <Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale>, promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sardegna, notificato il 26 gennaio 1979, depositato in cancelleria il 2 febbraio successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1979.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
udito l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
l. -Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale e l'art. 52, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui prevede che <alla ripartizione del fondo tra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto e previsto dal presente articolo> (cioé in base alle spese effettivamente sostenute dalla regione interessata nell'anno 1977). Questa disposizione-nell'escludere una determinazione della spesa sanitaria che tenga conto tanto delle specifiche esigenze collegate alla tutela delle sfere di attribuzione regionali quanto del riequilibrio del fabbisogno finanziario in materia sanitaria fra regione e regione-é impugnata dalla ricorrente per l'asserita violazione dei seguenti principi: a) principio di corrispondenza e di adeguatezza tra le attribuzioni devolute alla Regione Sardegna e la relativa provvista finanziaria (art.4 e 6 St. Sa.); b) principio di perequazione e di superamento del divario esistente tra regione e regione; c) principio della solidarietà nazionale, posto a base del coordinamento tra la finanza statale e quella regionale (art. 7 St. Sa); d) principio di 6rinascita economica e sociale dell'Isola", da realizzare tramite un <<piano organico> disposto dallo Stato col concorso della Regione (art. 13 St. Sa.).
2.-La questione non é fondata sotto nessuno dei predetti profili.
Dal testo complessivo dell'art. 52, legge n. 833 del 1978, emerge la diretta finalizzazione della ripartizione fra le regioni del fondo sanitario per il 1979 allo svolgimento delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale. In particolare, viene stabilito, al primo comma, che <per l'esercizio finanziario 1979, l'importo del fondo sanitario nazionale, parte corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato e determinato, con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 12 bis, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale>. Ed anche il successivo secondo comma, che prevede talune maggiorazioni rispetto alle spese impegnate nel 1977 con riguardo al personale, alla fornitura di beni e servizi ed alle rate di ammortamento dei mutui <contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno 1977>, non smentisce il criterio base di quella determinazione.
Questa Corte ha avuto modo più volte di pronunciarsi in ordine al sistema di finanziamento del fondo introdotto con la legge n. 833 del 1978 (sentt. nn. 245 del 1984, 177 e 294 del 1986, 64 del 1987), affermando costantemente al riguardo che l'eguale tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini sull'intero territorio nazionale, garantita dagli artt. 3 e 32 della Costituzione - che, come é noto, costituisce lo scopo essenziale della riforma-giustifica il carattere vincolato del fondo ed i conseguenti criteri di ripartizione tra le regioni, fondati sul principio della <spesa storica>, in ragione anche della particolare natura del sistema di finanziamento vigente in materia sanitaria.
Questa Corte non ritiene di discostarsi, anche per il caso in questione, da questo consolidato orientamento di fondo, soprattutto in considerazione della particolare circostanza che i criteri di ripartizione dei fondi disposti dalla norma impugnata, i quali sono stati stabiliti in attesa dell'adozione del Piano sanitario nazionale (ex art. 53, della stessa legge), sono relativi a un anno finanziario, il 1979, in cui la previsione di grandi mutamenti nell'assetto organizzativo e istituzionale del settore rendeva oggettivamente difficile, se non impossibile, una predeterminazione del fabbisogno finanziario variabile da regione e regione correttamente calibrate sulle reali esigenze.
Certo, non si può ignorare che l'opposta scelta legislativa di ricorrere a criteri di spesa relativamente rigidi può dar luogo, come questa stessa Corte non ha mancato di osservare in passato (sent. n. 245 del 1984), a perplessità di ordine politico circa la loro perfetta congruenza con obiettivi costituzionali, come quelli che la ricorrente pone a fondamento delle proprie censure.
Ma non si deve ignorare che la scelta di un criterio di ripartizione dei fondi o di un altro rientra nel campo riservato alla piena discrezionalità del legislatore, che questa Corte può sindacare soltanto sul piano della arbitrarietà o irragionevolezza della scelta stessa. E, sotto questo profilo, l'adozione del criterio di ripartizione dei fondi, oggetto della presente impugnazione, non può considerarsi privo di giustificazione, dato il carattere peculiare del fondo sanitario (ex art. 51, comma secondo, l. n. 833 del 1978), che, come questa Corte ha più volte affermato (cfr., ad es., sent. n. 245 del 1984), é stato istituito al fine di garantire livelli minimi di prestazioni <in modo uniforme su tutto il territorio nazionale>.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata dalla Regione Sardegna, con il ricorso di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, lett. h ed i, 6, 7 e 13 dello Statuto speciale della Regione Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.