ORDINANZA N.193
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dal Pretore di Asti, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Asti, con ordinanza del 30 marzo 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, 109 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nelle parti in cui: a) subordina l'inizio dell'azione penale all'espletamento della richiesta revisione di analisi; b) non prevede che in ogni caso l'azione penale possa essere iniziata o proseguita, pur in pendenza della revisione, non appena decorso inutilmente il termine di due mesi per il compimento della revisione stessa; c) preclude l'esercizio dell'azione penale nel caso in cui l'analisi di revisione non confermi l'analisi di prima istanza;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che il Pretore aveva disposto la trasmissione al proprio ufficio di tutte le analisi eseguite nel territorio del mandamento, prendendo cognizione dei verbali di prelevamento ed analisi, disponendo perizia ed emettendo mandato di comparizione;
e che, quindi, essendo il Pretore già informato delle indagini in corso, le dedotte censure, tutte basate sul presupposto di una mancata conoscenza della notizia di reato, perdono, nella specie, ogni rilevanza (v., sul punto, ordinanza n. 363 del 1987).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, 109 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Asti con ordinanza del 30 marzo 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.