ORDINANZA N. 363
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1982 dal Pretore di Pietrasanta, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza del 28 maggio 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, 109 e 112 della Costituzione, l'illegittimità: a) dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, "in quanto non fa obbligo al capo del laboratorio di denunciare immediatamente all'autorità giudiziaria competente i prodotti risultati alle analisi non corrispondenti ai requisiti fissati dalla legge"; b) dell'art. 1, quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui consente al medico o al veterinario provinciale di omettere ogni denuncia quando l'analisi di revisione non confermi quella di prima istanza e di ritardare comunque la denuncia ad analisi di revisione effettuata";
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via principale, inammissibili e, in subordine, non fondate;
Considerato che il giudice a quo ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale a seguito di una nota inviatagli dal Medico provinciale di Lucca, per ottenere la nomina di un difensore d'ufficio a tale Nardini Sergio, "non meglio qualificato", che aveva presentato istanza di revisione dell'analisi di un campione di pane risultato alla prima analisi "non regolamentare";
che, quindi, essendo il Pretore informato delle indagini in corso, le dedotte censure, in quanto basate sul presupposto di una mancata conoscenza della notizia di reato, perdono, nella specie, ogni rilevanza, risultando il Pretore già informato delle indagini in corso;
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 1, quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 109 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 28 maggio 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI