SENTENZA N.190
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (<Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori>), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 aprile 1986 dalla Corte d'appello di Milano sui ricorsi proposti da Marfoni Roberto ed altra e Consorti Mauro ed altra, iscritte ai nn. 656 e 657 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55, prima Serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di costituzione di Consorti Mauro ed altra, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
uditi l'avvocato Bruno de Julio per Consorti Mauro ed altra e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
l. - La Corte d'appello di Milano, con due ordinanze del 4 aprile 1986 (R.O. nn. 656 e 657/1986), chiede a questa Corte verifica di costituzionalità dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, <nella parte in cui esclude che la nuova normativa possa applicarsi alla procedura relativa all'adozione di minori stranieri in corso al momento della entrata in vigore della legge stessa>.
2. - La questione non é fondata.
Questa Corte, con sentenza n. 199 del 1986, ha statuito: <La scelta del legislatore, di non fare retroagire la intera normativa della legge n. 184 del 1983, per salvaguardare la sollecita definizione o la definitività delle procedure di adozione in corso o concluse sotto l'impero della precedente legge n. 431 del 1967, e una scelta razionale e comunque rientrante nella discrezionalità legislativa. Anche in questo caso la Corte non può che ribadire il proprio insegnamento (sent. n. 118 del 1957 e sent. n. 36 del 1985) che nel nostro ordinamento il principio della irretroattività della legge non assurge, nella sua assolutezza, a principio costituzionale >, salva sempre la statuizione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Pertanto é rimessa alla valutazione del legislatore la scelta tra retroattività e irretroattività in ordine ai fini che intende raggiungere, con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali>.
Nella specie tale contraddizione non sussiste, nè si rileva in concreto pregiudizio derivante dall'applicabilità della normativa previgente rispetto alla successiva, ne emergono dalle ordinanze nuovi profili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (<Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori>), sollevata dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.