ORDINANZA N.163
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ed in particolare degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 della detta legge, recante: <Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato>, promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 29 gennaio 1979, depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1979 ed iscritto al n. 2 del Registro Ricorsi 1979.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Regione ricorrente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria per il 1979), ed in particolare degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. in relazione alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
che, ad avviso della ricorrente, la legge finanziaria per il 1979, col ricondurre la Regione nell'ambito degli enti della <finanza pubblica allargata> da cui l'art. 25 della l. n. 468 del 1978 le aveva escluse, viola l'autonomia legislativa e finanziaria regionale;
che, in particolare, sempre secondo la ricorrente, singole disposizioni della legge predetta, con l'estraniare del tutto le Regioni dalla disciplina del finanziamento delle funzioni già delle Regioni stesse e quindi attribuite ai Comuni (art. 2), con l'istituire fondi settoriali in materia di competenza regionale (artt. 34, 35, 37, 43, 46 e 48) e con l'alterare il procedimento previsto dall'art. 34 della legge n. 468/78 relativo alla partecipazione delle Regioni alla formazione del bilancio pluriennale (art. 58), impediscono alla Regione di finalizzare gli interventi di sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza regionale, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. n. 616 del 1977 ed al d.P.R. n. 8 del 1972;
che nel giudizio é intervenuta l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso;
che nell'imminenza della Camera di consiglio la Regione ha prodotto memoria, in cui si richiede la rimessione del giudizio alla pubblica udienza.
Considerato che l'invocato art. 25 l. n. 468 del 1978 si limita a prevedere le modalità atte ad adeguare il sistema di contabilità dei comuni e degli altri enti locali ivi indicati a quello statale, modalità del pari previste per le Regioni dalla legge n. 335 del 1976;
che con sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha rigettato, anche in riferimento all'art. 119 Cost., i ricorsi regionali avverso l'art. 40 l. 30 marzo 1981, n. 119, che vincola le Regioni, oltrechè gli enti di cui all'art. 25 l. n. 468 del 1978, a non mantenere disponibilità presso le aziende di credito oltre un certo ammontare;
che l'art. 2 si limita a dettare regole sulla determinazione e sulla suddivisione per Regioni della somma da destinare al finanziamento delle funzioni già trasferite alle Regioni e quindi (con d.P.R. 616 del 1977) ai Comuni, sicchè non ricorre la lamentata estraneazione totale della Regione dalla disciplina del finanziamento in parola (rimane impregiudicata l'adozione da parte della Regione di criteri per la ripartizione della somma di sua competenza fra i Comuni);
che le norme che istituiscono fondi settoriali in materia di edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienico- sanitarie (art. 43), interventi di competenza delle comunità montane ed agricoltura (art. 48) investono competenze di pertinenza statale, oltrechè regionale;
che con sentenze n. 356 del 1985 e n. 64 del 1987 questa Corte ha enunciato il principio che l'istituzione, ad opera del legislatore nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli Ministeri in relazione a materie di competenza regionale implica la successiva ripartizione di detti fondi tra le Regioni anche laddove ciò non venga esplicitato, e la libertà di impiego, da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di destinazione;
che tale principio ben può applicarsi alle norme degli artt. 34, 35, 37, 43 e 48 l. n. 843 del 1978, nella parte in cui istituiscono i fondi per il finanziamento di funzioni di spettanza regionale;
che l'impugnato art. 46, col limitarsi a dettare le procedure di presentazione alle Camere da parte del Ministero dei lavori pubblici di piani straordinari di intervento di cui agli articoli 34, 41 e 43 e dei relativi adempimenti, non comporta alcuna violazione delle sfere di attribuzione regionale;
che l'impugnato art. 58, limitandosi a fissare modalità e criteri di ordine contenutistico del primo bilancio pluriennale di cui alla legge n. 468 del 1978, non impedisce per nulla la partecipazione delle regioni alla formazione dei bilanci pluriennali nei termini indicati dall'art. 34 della medesima legge n. 468 del 1978;
che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 della medesima sollevate dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in relazione alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.