ORDINANZA N.150
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione all'art. 83 dello stesso d.P.R. (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di Empoli, iscritta al n. 906 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima s.s. dell'anno 1986; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 29 ottobre 1985, il Pretore di Empoli sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis cod. strad., in relazione all'art. 83 stesso codice, con riferimento all'art. 3, primo co., Cost.;
che, secondo il Pretore, la irrazionale disparità di trattamento denunziata sarebbe riferibile alla circostanza secondo cui per il reato di guida senza patente, previsto dall'art. 80, co. tredicesimo cod. strad., l'art. 80 bis (introdotto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689) prevede, in caso di condanna, la confisca dell'autoveicolo, mentre non commina la stessa pena accessoria per l'ipotesi di condanna per il reato di cui all'art. 83, co. quinto, cod. strad. (guida da parte di chi, in possesso del cosiddetto , non ha, però, a fianco persona abilitata alla guida della stessa categoria di veicoli);
che, sempre secondo l'ordinanza, l'irrazionalità del diverso trattamento dipenderebbe dall'essere le violazioni sostanzialmente eguali, in quanto mettono in pericolo l'incolumità dei cittadini per le stesse cause di inesperienza;
che é intervenuto, nel giudizio davanti alla Corte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
Considerato che la questione, ripetutamente proposta negli stessi termini, é già stata risolta da questa Corte dapprima con sentenza 14 luglio 1972 n. 132, e successivamente da ultimo con le ordinanze n. 251 del 1984 e n. 295 del 1985: e ciò sotto il riflesso che si richiede alla Corte di estendere la previsione di sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore penale ha contemplato, cosi violando il fondamentale ed inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge fondamentale;
che stesse considerazioni valgono per l'attuale giudizio;
Visti gli art.li 26, secondo co., l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis cod. stradale (introdotto con l. n. 689 del 1981) in relazione all'art. 83 stesso codice, sollevata dal Pretore di Empoli, con ordinanza 29 ottobre 1985, in riferimento all'art. 3 primo co. Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 27/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.