ORDINANZA N.113
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (<Misure urgenti per l'Università>), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;
Visti l'atto di costituzione di Peluffo Francesco nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio occasionato dall'impugnativa del provvedimento dell'Università di Genova di sospensione cautelativa di un contrattista per incompatibilità con altro impiego, contemporaneamente ricoperto, e del successivo provvedimento di decadenza dalla medesima posizione, in ragione di tale incompatibilità, il T.A.R. della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del D.L. n. 580 del 1° ottobre 1973, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;
che, nell'ordinanza di rinvio, si dubita della legittimità costituzionale della norma denunciata, nell'assunto che questa, nello stabilire l'incompatibilità della posizione di contrattista universitario con ogni altro rapporto di lavoro retributivo (pubblico o privato), avrebbe determinato una irrazionale discriminazione della categoria (ora soppressa) dei contrattisti rispetto agli altri docenti universitari, per i quali non era prevista tale incompatibilità ed avrebbe, altresì, determinato una ingiustificata disparità tra lavoratori autonomi da un lato e lavoratori subordinati (impiegati pubblici e privati) dall'altro;
che si é costituita in giudizio la parte privata chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata;
che ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che, ai fini della risoluzione della presente questione non appare pertinente il richiamo, contenuto nel l'ordinanza di rimessione, alla precedente sentenza di questa Corte n. 16 del 1980, atteso che in quel giudizio si verteva in materia di incarichi universitari, relativa cioé ad una categoria, come quella dei docenti, nella quale non erano compresi i contrattisti universitari (sent. n. 43 del 1980);
che, tenuto conto della natura dei compiti all'epoca affidati ai contrattisti stessi, non appare irragionevole che la legge ne avesse stabilito l'incompatibilità della loro posizione con altro rapporto di impiego, svolto in posizione subordinata e con vincolo di continuità e come tale, quindi, ostativo alla possibilità di svolgimento di quei compiti - ben diversi da quelli degli incaricati universitari assunti nell'ordinanza come tertium comparationis - con il dovuto impegno;
visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1952 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del D.L. n. 580 del 1973 (<Misure per l'Università>), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal T.A.R. della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.