ORDINANZA N.106
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35/I ss. dell'anno 1986;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza in data 11 novembre 1985, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 che, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41, secondo comma, Cost., non consente di sommare, ai fini della verifica di sussistenza del requisito dimensionale minimo per l'operatività della tutela cosi detta reale del posto di lavoro, rispetto ai licenziamenti illegittimi, i dipendenti delle varie unita produttive della medesima impresa, ubicate in comuni diversi;
che la questione di legittimità costituzionale dei limiti dimensionali posti dalla legge, in relazione alla struttura imprenditoriale, per l'operatività della tutela del lavoratore rispetto ai licenziamenti illegittimi e stata da questa Corte ritenuta ripetutamente infondata (sentt. n. 81 del 1969, n. 55 del 1974, n. 189 del 1975 e n. 152 del 1975);
che ancora, da ultimo, ne é stata ritenuta l'infondatezza relativamente all'art. 35 della legge n. 300 del 1970 ed in riferimento ai citati parametri costituzionali, con la sentenza n. 2 del 1986 e che con l'ordinanza di rimessione non si aggiungono nuovi argomenti a quelli già esaminati e disattesi con quest'ultima e con le precedenti decisioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41, secondo comma, Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.