Ordinanza n.104 del 1988

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ORDINANZA N.104

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dal Tribunale di Foggia iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Foggia, con ordinanza in data 5 luglio 1984, ha sollevato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude, nel giudizio di appello, l'ammissione di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova, cosi discriminando le parti di una controversia di lavoro rispetto a quelle di un giudizio ordinario nel cui ambito non opera analogo divieto di jus novorum in appello;

che questa Corte ha già rilevato (sent. n. 65 de1 1980) come rito speciale del lavoro e rito ordinario non siano tali da consentire l'istituzione di raffronti, nei quali possa assumersi questo a modello di perfezione cui l'altro-pena l'incostituzionalità - sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa;

che, in particolare, il trattamento scaturente dal divieto di jus novorum in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata dal legislatore, di assicurare la sollecita definizione delle controversie soggette a tale rito;

che, pertanto, é manifestamente da escludere qualsiasi violazione del citato precetto costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.