ORDINANZA N.104
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dal Tribunale di Foggia iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Foggia, con ordinanza in data 5 luglio 1984, ha sollevato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude, nel giudizio di appello, l'ammissione di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova, cosi discriminando le parti di una controversia di lavoro rispetto a quelle di un giudizio ordinario nel cui ambito non opera analogo divieto di jus novorum in appello;
che questa Corte ha già rilevato (sent. n. 65 de1 1980) come rito speciale del lavoro e rito ordinario non siano tali da consentire l'istituzione di raffronti, nei quali possa assumersi questo a modello di perfezione cui l'altro-pena l'incostituzionalità - sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa;
che, in particolare, il trattamento scaturente dal divieto di jus novorum in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata dal legislatore, di assicurare la sollecita definizione delle controversie soggette a tale rito;
che, pertanto, é manifestamente da escludere qualsiasi violazione del citato precetto costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.