Ordinanza n.71 del 1988

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ORDINANZA N.71

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (<Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza>), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 9 giugno 1983 dal Tribunale di L'Aquila, iscritte ai nn. 743, 744, 745 e 746 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 46 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che le quattro ordinanze di cui in epigrafe, relative ad altrettanti procedimenti diretti alla dichiarazione di nullità di società, sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (<Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza>), per asserito contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, sul rilievo che essa, interpretata nel senso che la indicazione delle attività che possono, con l'osservanza delle prescrizioni ivi previste, essere svolte in forma societaria, importa l'esclusione di tale forma per l'esercizio di ogni altra attività che, come quella sanitaria, richieda negli operatori il possesso di specifici titoli di abilitazione professionale;

che, pertanto, la legge in esame sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, con la funzione sociale del lavoro e con la libertà di iniziativa economica, in tal modo precludendo la possibilità di costituzione di società per la gestione di gabinetti e laboratori di analisi.

Considerato che, data l'unicità dell'oggetto, i giudizi devono essere riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 17 del 1976, dichiarava infondata una analoga questione, osservando, in primo luogo, che <la vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza si riferisce al solo esercizio delle cosiddette professioni protette, ossia alle professioni intellettuali per cui la legge, a norma dell'art. 2229 del codice civile, richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi, sulla base di titoli d'abilitazione o autorizzazione e di altri requisiti legali> e, in secondo luogo, che <per queste attività, rispetto alle quali la legge sancisce il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali (cfr. art. 2232 codice civile), l'art. 1 della legge n. 1815 del 1939 non esclude in modo assoluto la possibilità d'esercizio in forma associativa>, purchè l'associazione stessa si costituisca tra persone debitamente abilitate o autorizzate all'esercizio di specifiche attività e secondo la normativa prescritta;

che in tale prospettiva nessuna violazione si ravvisa del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto non sono da ritenersi vietate le attività svolte in forma societaria in gabinetti o laboratori di analisi gestiti da professionisti regolarmente abilitati e iscritti negli albi professionali;

che nemmeno appare violato l'art. 41 della Costituzione, ove si consideri che i limiti imposti dal legislatore nella speciale materia si armonizzano pienamente con la norma di cui all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, in base al quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da arrecare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana; parimenti é a dirsi del dubbio di costituzionalità della norma in esame in rapporto all'art. 4 della Costituzione, in quanto, se vengono rispettate le condizioni stabilite dal legislatore, nessuna limitazione e imposta al diritto al lavoro garantito dalla Costituzione a tutti i cittadini.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (<Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza>), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.