Ordinanza n. 58 del 1988

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ORDINANZA N.58

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni (<Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore>), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Pretore di Napoli, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 (in un procedimento penale a carico di un procuratore legale, imputato del reato di cui all'art. 498 cod. pen., per essersi arrogato il titolo di avvocato) ha denunciato, per asserita violazione degli artt. 4 e 33 della Costituzione, gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, sull'ordinamento delle professioni forensi, nella parte in cui pongono limitazioni alle attribuzioni del procuratore legale e richiedono, al medesimo, il superamento di un esame (ulteriore) per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di avvocato;

che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato che, nella prospettazione del giudice a quo, le sollevate questioni di costituzionalità poggiano sulla comune e pressochè esclusiva premessa che la distinzione tra le due menzionate professioni sia <creazione fittizia (...) non rispondente a reali differenze di contenuto>;

che, viceversa - come già implicitamente rilevato nelle precedenti decisioni della Corte n. 54 del 1966 e n. 54 del 1977, con cui sono state respinte altre impugnative relative agli artt. 5 e 6 del medesimo r.d.l. n. 1578 del 1933 - la separazione delle professioni forensi deriva ed e giustificata dalla diversa ampiezza dei compiti e delle funzioni (di mera rappresentanza processuale ovvero anche di difesa) rispettivamente attribuiti al procuratore legale ed all'avvocato, nell'ambito di una scelta riservata alla discrezionalità del legislatore;

che, di conseguenza, le questioni stesse risultano manifestamente infondate, anche in relazione al principio - più volte enunciato da questa Corte in tema di art. 4 della Costituzione - che la garanzia del diritto al lavoro non preclude al legislatore di regolarne l'esercizio nell'interesse generale (cfr. Corte cost. n. 83/1974 e n. 54/1977 citata).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (<Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore>) e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 33 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.