ORDINANZA N.55
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 985 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.
Visti l'atto di costituzione del Comune di Genova nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 ottobre 1976 (pervenuta il 16 novembre 1983) la Commissione tributaria di primo grado di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 - Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili-nella parte in cui prevede una soprattassa di valore doppio nei confronti del contribuente che proponga ricorso avverso l'accertamento dell'Ufficio (qualora il ricorso venga respinto), rispetto alla soprattassa stabilita per chi non impugni detto accertamento, per contrasto con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.;
che la norma viene inoltre censurata in quanto la prescrizione della soprattassa contrasterebbe con il principio della capacita contributiva perchè, commisurata all'imposta, non tiene conto della diminuzione del valore della moneta per effetto dell'inflazione, così violando l'art. 53, primo comma, Cost.;
che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedendo una dichiarazione di infondatezza.
Considerato che, in relazione al primo profilo, va ribadito che il diritto di cui all'art. 24 Cost. viene leso solo se esso risulti di difficile o impossibile esplicazione; e non contrasta con il precetto costituzionale la norma che preveda l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico della parte soccombente, non essendo il diritto alla tutela giurisdizionale così assoluto ed incondizionato da consentire scopi sterili e dilatori (sentenza n. 69 del 1964);
che, poi, in riferimento al dedotto contrasto con l'art. 53, primo comma, Cost., in quanto la norma non tiene conto del fenomeno inflattivo, va tenuta ferma l'inapplicabilità del principio della capacita contributiva alle prestazioni pecuniarie previste a titolo sanzionatorio, che non assolvono, pertanto, alle finalità proprie dei tributi (sentenza n. 109 del 1973);
che, peraltro, ove fosse in contestazione la più generale incidenza del fenomeno inflattivo nella determinazione dell'INVIM il Collegio rimettente ha omesso l'impugnazione delle relative norme regolatrici (sul punto, comunque, sentenza n. 239 del 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 -Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 53, primo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.