SENTENZA N.44
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. h), del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 dalla Corte dei Conti-Sezione III giurisdizionale - iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/1a ss. dell'anno 1986;
udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Considerato in diritto
l.-La Corte dei conti in sede giurisdizionale ha sollevato, in riferimento all 'art. 3 Cost. , questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. h) del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui attribuisce ai soli insegnanti di ruolo delle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, e non anche ai docenti universitari di ruolo, la facoltà di riscattare i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.
2. - La questione é fondata.
Come questa Corte ha avuto già modo di affermare (v. sent. n. 128 del 1981), la legislazione in materia di riscatti é andata via via evolvendosi nel senso di attribuire, in sede di trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti, la dovuta considerazione al tempo impiegato per acquisire la necessaria preparazione professionale.
Questo apprezzamento nasce evidentemente dalla constatazione che l'impegno profuso a tali fini comporta un ritardo nell'inizio dell'attività lavorativa ed essendo tale impegno finalizzato all'esercizio della attività stessa, é giusto che venga equiparato ad essa in sede di trattamento pensionistico.
A questa linea di tendenza appare ispirata la norma che concede la facoltà di riscatto ai docenti delle scuole secondarie ed artistiche, dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.
Ma, una volta riconosciuto tale valore a questo tipo di servizio, appare ingiustificatamente discriminatorio che la predetta detta facoltà di riscatto, concessa agli insegnanti delle scuole secondarie, non sia prevista anche per i professori universitari, perchè, come ha esattamente rilevato il giudice a quo, l'attività di lettore, in quanto svolta a livello universitario, assume carattere di perfezionamento scientifico e di acquisizione di esperienze didattiche che contribuiscono alla preparazione professionale del docente universitario.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma lett. H del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, (), nella parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.