ORDINANZA N.37
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 655 del codi ce di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal Pretore di Busto Arsizio, iscritta al n. 1133 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Busto Arsizio, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo - in forza del quale il creditore aveva iscritto ipoteca giudiziale ex art. 655 del codice di procedura civile - ha sollevato, con ordinanza emessa il 31 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 655 del codice di procedura civile, nella parte in cui detta che i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 del codice di procedura civile, costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata verrebbe a creare un meccanismo gravemente pregiudizievole per il debitore e per i terzi creditori di quest'ultimo in contrasto con il principio di uguaglianza e per l'assenza del contraddittorio con il diritto di difesa;
che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. n. 185 del 16 dicembre 1980, n. 94 del 14 giugno 1973 e n. 89 del 10 maggio 1972), nei procedimenti speciali, quale é quello d'ingiunzione, al legislatore e consentito differenziare le forme della tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare;
che, pertanto, appare razionale e del tutto conforme ai principi costituzionali invocati il trattamento riservato al creditore nel rito monitorio ove si fa più intenso l'interesse pubblico alla protezione del credito;
che, per gli stessi motivi, si giustificano la particolare struttura del procedimento e l'applicazione di regole del contraddittorio diverse da quelle del processo ordinario;
che, comunque, nel suddetto rito, il contraddittorio non e precluso bensì soltanto eventuale e differito, poichè é sempre possibile, per il debitore, provocarne l'instaurazione proponendo una tempestiva opposizione;
che, per le suesposte ragioni, la norma impugnata non appare in contrasto con il principio di uguaglianza nè vulnera il diritto di difesa;
che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente non fondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 655 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.