ORDINANZA N.21
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promossi con ordinanze emesse il 27 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Modena, il 29 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Monza, il 5 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Belluno, il 9 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano e il 6 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bassano del Grappa, iscritte rispettivamente al n. 94 del registro ordinanze 1982, al n. 211 del registro ordinanze 1985, al n. 714 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 186 e 348 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 dell'anno 1982, n. 179 bis dell'anno 1985, n. 58/1a s.s. dell'anno 1986 e nn. 22 e 34/1a s.s. dell'anno 1987.
Visti l'atto di costituzione di Boneschi Aldo e Mario nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che, con ordinanze, in data 27 novembre 1981 (R.O. n. 94 del 1982) della Commissione tributaria di secondo grado di Modena, in data 29 settembre 1984 (R.O. n. 211 del 1985) della Commissione tributaria di primo grado di Monza, in data 5 maggio 1986 (R.O. n. 714 del 1986) della Commissione tributaria di primo grado di Belluno, in data 9 ottobre 1986 (R.O. n. 186 del 1987) della Commissione tributaria di primo grado di Milano, in data 6 maggio 1987 (R.O. n. 348 del 1987) della Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, e stata sollevata questione di legittimita costituzionale dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), in base al quale si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore complessivo netto dell'asse ereditario;
che la questione é stata proposta dalle ordinanze in riferimento all'art. 76 Cost. ed inoltre in riferimento agli artt. 53 (R.O. 94/1984; 211/1985; 186/1987); 3 (R.O. 94/1984 e 186/1987); 24 Cost. (R.O. 186/1987);
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che nel giudizio iscritto al n. 211 del 1985 si é costituito il ricorrente chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità;
Considerato che per l'identità del loro oggetto i giudizi vanno riuniti;
che la delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non é volta ad eliminare ogni discrezionalità del legislatore delegato ma solo a circoscriverla, onde rimane pur sempre salva, in tali ambiti, la facoltà di valutare le specifiche situazioni da disciplinare (cfr. sent. n. 156 del 1987) e che, in fattispecie, la norma aveva ad appuntarsi sulle esigenze di semplificazione tenute presenti nei criteri direttivi;
che, d'altra parte, a fronte di analoghi dettati già contenuti nella precedente normativa, la disposizione impugnata (peraltro, poi, modificata con l'art. 5 legge 17 dicembre 1986, n. 880), secondo quanto già osservato da questa Corte trovava giustificazione nella <necessità di rendere precisa la pretesa tributaria, sollecita la riscossione del tributo e vano ogni tentativo di evasione> (sent. n. 109 del 1967);
che, quanto all'art. 53 Cost, il legislatore può desumere l'esistenza della capacita contributiva da elementi indiziari precisi e concordanti, sicchè le presunzioni tributarie non possono considerarsi costituzionalmente illegittime quando si fondino ragionevolmente su indici rivelatori di ricchezza (sent. n. 283 del 1987);
che, per quanto attiene alla denunciata disparità (art. 3 Cost.) tra Amministrazione e contribuente, ove l'attivo superi la percentuale presunta trattasi di applicare il comune principio di tassazione;
che infine, in ordine alla assunta violazione dell'art. 24 Cost., nel caso di specie viene lamentata una presunta inadeguata disciplina di carattere sostanziale e non assumono rilievo alcuno le garanzie processuali;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 Cost., rispettivamente dalla Commissione tributaria di secondo grado di Modena e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza, Milano, Belluno, Bassano del Grappa con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.