ORDINANZA N.19
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e 32, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Monza, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 198l.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 (R.O. 465/1981), la Commissione tributaria di primo grado di Monza, su ricorso proposto da BRUSA Ermete, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., questione di legittimita costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nonche dell'art. 32, ultima parte del secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);
che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che le censure sono rivolte alla mancata estensione <a tutte le ipotesi di alloggi economici e popolari> del trattamento fiscale di cui alle premesse norme; che:
a) quanto all'art. 80, secondo comma, d.P.R. 634/1972, nella parte che mantiene in vigore le agevolazioni per le cooperative, non e dato invocare la pretesa violazione dell'art. 3 Cost., presupponente la esistenza di situazioni identiche o quanto meno omogenee; nella specie, infatti, il trattamento differenziato trova fondamento nella diversità, dal punto di vista soggettivo, fra la posizione delle cooperative edilizie e dei loro consorzi - tra l'altro costituzionalmente protetta ex art. 45 Cost.-e quella degli enti pubblici e dei Comuni che intervengono nella costruzione di alloggi economici o popolari;
b) quanto all'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, del pari, non sussiste alcun contrasto della norma con il principio di eguaglianza, giacche le agevolazioni, ivi previste, non comportano alcuna discriminazione soggettiva, bensì pongono un ambito di applicazione individuato in base al criterio che gli atti siano finalizzati alla realizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale;
c) quanto, ancora, alla censura di illegittimità delle predette due norme in riferimento all'art. 47 Cost., nella parte in cui tale articolo <favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione>, appartiene alle scelte legislative -attenendo la norma all'indirizzo generale di politica economica dello Stato (sent. n. 29 del 1975)-stabilire i modi ed i limiti onde dare attuazione al suddetto principio, cosi come in effetti operato con le richiamate disposizioni agevolative.
Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e dell'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui al precedente punto del dispositivo, sollevata, in riferimento all'art. 47 Cost., con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.