ORDINANZA N.15
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 12 febbraio 1980 e riapprovata il 22 aprile 1980, recante <Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente la disciplina del lavoro straordinario>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 giugno 1980, depositato in Cancelleria il 4 luglio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1980.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con ricorso notificato il 24 giugno 1980 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 22 aprile 1980, recante <Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente disciplina del lavoro straordinario>;
che tale legge autorizza l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a disporre, in casi determinati, che alcuni dipendenti, appartenenti a categorie indicate nella legge, effettuino prestazioni di straordinario oltre i limiti fissati dall'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, con la quale la Regione Lazio aveva adeguato la propria normativa sulla disciplina del lavoro straordinario del personale regionale alle disposizioni dell'accordo nazionale del primo febbraio 1977 (che prevedeva un limite massimo individuabile di 150 ore annue, derogabile-ma solo <per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro> - fino ad un massimo di 300 ore annue);
che la legge impugnata, modificando la disciplina emersa dall'accordo collettivo, tende a differenziare, sul punto del compenso per lavoro straordinario, il trattamento economico del personale della Regione Lazio da quello del personale delle altre Regioni e dello Stato, violando cosi gli artt. 3, 36, 97, 117 e 119 Cost.;
che si é costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo l'infondatezza del ricorso, conclusione ribadita nella memoria presentata in prossimità dell'udienza.
Considerato che sulla presunta violazione degli accordi collettivi nazionali per il personale regionale questa Corte si e pronunciata statuendo che gli accordi stipulati prima della legge- quadro per il pubblico impiego, e quindi da <soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla presunta legge>, non si può riconoscere <un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorchè rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioé di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso> (sent. n. 217 del 1987);
che, tenendo presente, da un lato, il principio espresso nella citata sentenza n. 217 del 1987 (e nella pregressa giurisprudenza di questa Corte) relativo alla autonomia della Regione nel disciplinare l'organizzazione dei propri uffici, dall'altro, il carattere di strumentalità che la disciplina del lavoro straordinario-tanto più in un caso come quello di specie in cui la legge regionale regola il lavoro straordinario di dipendenti che operano in diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione-assume rispetto all'organizzazione degli uffici regionali, vanno respinte - anche a volerle considerare genericamente ricomprese nell'atto di rinvio - sia la censura relativa alla violazione degli artt. 3 e 36, prospettata dallo Stato sotto il profilo della disparità di trattamento, a parità di lavoro, tra i dipendenti della Regione Lazio e quelli delle altre Regioni, sia quella relativa alla violazione dell'art. 117 Cost. sotto il profilo del miglior trattamento accordato ai dipendenti regionali rispetto a quelli statali, trattandosi di affermazione del tutto apodittica e svincolata dal raffronto tra trattamenti complessivi (v. in questo senso sent. n. 290 del 1984);
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sent. n. 72 del 1985), va infine considerata manifestamente inammissibile, non essendo stata formulata, nemmeno genericamente nel rinvio - che si limitava a far valere il contrasto della legge impugnata <con principio vigente legislazione circa esigenze perequative in ordine stato giuridico et trattamento economico dipendenti regionali, recepite anche in contratto unico>-, la censura relativa alla violazione dell'art. 119 Cost. (peraltro respinta dalla sent. n. 290 del 1984 di questa Corte).
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 22 aprile 1980, recante <Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente disciplina del lavoro straordinario>, sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale della medesima legge regionale, sol levate, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.