Sentenza n. 1 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N.1

 

ANNO 1988

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Dott. Francesco SAJA Presidente

 

- Prof. Giovanni CONSO

 

- Prof. Ettore GALLO

 

- Dott. Aldo CORASANITI

 

- Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

- Dott. Francesco GRECO

 

- Prof. Renato DELL'ANDRO

 

- Prof. Gabriele PESCATORE

 

- Avv. Ugo SPAGNOLI

 

- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

- Prof. Antonio BALDASSARRE

 

- Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

- Avv. Mauro FERRI

 

- Prof. Luigi MENGONI

 

- Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. b), e 2, comma primo, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 (), promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, notificato il 22 gennaio 1985, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1985.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

 

uditi l'avv. Alessandro Pace per la Regione Trentino-Alto Adige e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

 Con la sentenza n. 114/85 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), della legge 867 del 1984, espungendo cosi la norma, ora di nuovo censurata, dall'ordinamento.

 

Nella suddetta sentenza questa Corte ha ritenuto che la competenza ripartita della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento dei comuni e quindi di organizzazione delle tesorerie e delle esattorie comunali - competenza in base alla quale la legge regionale autorizza la gestione comune delle une e delle altre-é illegittimamente compressa dalla norma impugnata con il prevedere la gestione separata di esse.

 

Per la parte concernente l'art. 1, comma secondo, lett. b), della legge impugnata, la questione va dunque dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Quanto all'art. 2, comma primo, della stessa legge n. 867 del 1984, impugnato per motivi del tutto analoghi a quelli progettati nei confronti dell'art. 1, comma secondo, lett. b), esso va dichiarato costituzionalmente illegittimo per le ragioni accolte da questa Corte con la sentenza suindicata.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ();

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lett. b), della stessa legge, in quanto già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 114 del 1985.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Aldo CORASANITI, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 19/01/88.