ORDINANZA N. 601
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promossi con ordinanze emesse il 13 maggio e il 26 ottobre 1981, il 28 giugno 1982, il 17 novembre 1986 e il 19 gennaio 1987 dal T.A.R. del Lazio, iscritte rispettivamente al n. 476 del registro ordinanze 1982, ai nn. 426 e 843 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 300 e 301 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1982, n. 315 dell'anno 1983, n. 53 dell'anno 1984 e n. 32, 1a serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Di Filippo Ignazio ed altri, di Turcheschi Maurizio ed altri e di Spadoni Sergio ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza 13 maggio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell'art. 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), nella parte in cui dispone che al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino, coadiutore, operatore di esercizio, segretario, revisore di esercizio ed equiparate nonché consigliere, é attribuito, per un periodo variabile a seconda delle diverse ipotesi, un trattamento economico corrispondente a quello della categoria immediatamente inferiore e quella di inquadramento giuridico;
che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza 26 ottobre 1981 ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale del predetto art. 41 legge 3 aprile 1979, n. 101 e congiuntamente ha denunciato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., dell'art. 17 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui dispone che al personale ivi indicato é attribuito per il primo biennio di servizio lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore e che solo al maturare di tale biennio esso consegua lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza;
che analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dallo stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanze 17 novembre 1986 e 19 gennaio 1987;
che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
che nei giudizi introdotti con le ordinanze 13 maggio 1981 e 26 ottobre 1981 si sono costituite anche le parti private insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme impugnate;
Considerato che, essendo tutte le questioni identiche o connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che la norma di cui all'art. 41 della l. n. 101 del 1979 ha lo scopo di mantenere, per il personale in servizio all'atto del passaggio dall'ordinamento del d.P.R. n. 1077/70 a quello della legge n. 101/79, le differenze economiche preesistenti, al fine di evitare un appiattimento fra dipendenti che nel precedente ordinamento rivestivano qualifiche ed avevano parametri retributivi diversi, nonché di evitare che, nell'ambito di una stessa categoria di inquadramento, i titolari di parametri più bassi conseguano un doppio vantaggio rispetto ai titolari di parametri superiori;
che la norma di cui all'art. 17 inserisce anche il personale di prima nomina nel disegno complessivo dell'accordo sindacale che ha preceduto l'emanazione della legge, volto a realizzare una gradualità retributiva tenendo conto delle disponibilità finanziarie esistenti;
che questa Corte, in tema di riassetto di ordinamento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici, ha affermato la razionalità di scelte legislative operate secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianità di servizio (Sentenza n. 301 del 1985);
che ha altresì affermato che nel passaggio da un ordinamento ad un altro singole posizioni possono risultare più favorite di altre ma che ciò non può condurre a censurare il legislatore, anche se deve essere ad esso raccomandata la massima cautela nell'evitare che le dette operazioni portino ad eccessive discriminazioni di posizioni singole concrete (Sentenza n. 301 del 1985 cit.);
che in base a tali princìpi entrambe le disposizioni impugnate appaiono connesse con il corretto uso della discrezionalità legislativa nel regolare il passaggio al nuovo ordinamento, tenendo anche conto delle disponibilità finanziarie esistenti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI