ORDINANZA N. 550
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 700 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1987 dal Pretore di Viareggio, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Ricci Luciano ed altri contro l'Esattoria comunale di Viareggio, il Pretore della stessa città con ordinanza del 24 gennaio 1987 (reg. ord. n. 303 del 1987) sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113 Cost., dell'art. 700 cod. proc. civ., "in quanto non prevede che un provvedimento d'urgenza possa essere dato dal Pretore anche a tutela del diritto del contribuente di non pagare a titolo d'imposta somme non dovute, quando tale diritto, durante il tempo occorrente a farlo valere davanti alla competente Commissione tributaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile";
che la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedeva dichiararsi inammissibile o infondata la questione;
Considerato che la questione é manifestamente infondata in quanto sostanzialmente già decisa da questa Corte con sentenza 1ø aprile 1982, n. 63, la quale ha dichiarato la non fondatezza della questione stessa, nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost., tutela che può essere discrezionalmente differenziata dal legislatore ordinario e che nel processo tributario si realizza essenzialmente con la restituzione della somma indebitamente riscossa, insieme agli interessi, da parte dell'amministrazione finanziaria soccombente (v. anche ord. nn. 288/1986 e 427/1987);
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 700 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI