ORDINANZA N. 452
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), promossi con ordinanze emesse il 5 marzo 1985 e il 2 dicembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, iscritte rispettivamente ai nn. 199 e 200 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, con due ordinanze identicamente motivate emesse il 5 marzo 1985 ed il 2 dicembre 1986 (la prima pervenuta alla Corte costituzionale il 17 aprile 1987) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 10, n. 11, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, nella parte in cui prevede la stessa sanzione (pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute) per "due comportamenti profondamente diversi, quale quello del sostituto che non ha versato le ritenute effettuate e non le ha nemmeno dichiarate, e quello del sostituto che... ha versato tempestivamente all'erario le ritenute effettuate ma solamente non le ha denunciate nel prescritto mod. 770";
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale - nella quale il contrasto con l'art. 3 Cost., pur non denunciato nella parte dispositiva delle ordinanze di rimessione, era stato tuttavia prospettato dai giudici a quibus e tenuto presente da questa Corte - é stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 128 del 1986 e che in questa sede non vengono prospettati profili diversi od ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con ordinanze nn. 199 e 200 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI