ORDINANZA N. 438
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1981 dal Pretore di Cirié, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Pretore di Cirié con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 Cod. pen., nella parte in cui, in caso di reati puniti alternativamente con pena detentiva e pecuniaria, commisura la durata delle pene accessorie al criterio della conversione delle pene pecuniarie inflitte, con conseguente possibile maggior durata della sanzione accessoria rispetto a quella che si sarebbe avuta nell'ipotesi in cui il giudice, ritenuta la maggior gravità del fatto, avesse applicato una pena detentiva;
Considerato che, rettamente intesa l'ordinanza di rimessione, il giudice a quo chiede in realtà una decisione additiva, senza indicare la soluzione costituzionalmente obbligata da accogliere con cui la Corte modifichi il criterio adottato dal legislatore;
che quindi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 350 del 1985) la questione é manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sollevata dal Pretore di Cirié con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI