ORDINANZA N. 394
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), e 38, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, promossi con:
1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, sul ricorso proposto da Bertini Maria Novella contro Rampolla Lima Roberto, iscritta al n. 841 del registro ordinanze dell'anno 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 dal Tribunale per i minorenni di Napoli, sul ricorso proposto da Di Matteo Maria Giuseppa contro Ricciardi Giuseppe, iscritta al n. 97 del registro ordinanze dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa il 24 ottobre 1986, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità: 1) dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come ulteriormente sostituito dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui demanda alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità "in caso di minori"; 2) dell'art. 38, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui stabilisce che sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità il tribunale per i minorenni "provvede in camera di consiglio";
che identiche questioni, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sono state successivamente sollevate dal Tribunale per i minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986;
che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la prima questione venga dichiarata manifestamente infondata, perché già dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1987, e la seconda questione venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza;
Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno, quindi, riuniti;
che effettivamente la prima questione é già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1987 e che nell'ordinanza non si rinvengono argomenti diversi da quelli già esaminati dalla Corte;
che la seconda questione concerne l'applicazione del rito della camera di consiglio al procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità con riguardo alla fase di merito, mentre l'ordinanza é stata emessa nel corso di quella preliminare avente ad oggetto l'ammissibilità della domanda, di modo che, per questa parte, i giudizi di legittimità costituzionale risultano proposti prematuramente, con conseguente difetto del requisito della rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI