Ordinanza n.392 del 1987

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ORDINANZA N. 392

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 200, comma primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1982 dal Pretore di Biella, iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Biella, con ordinanza 25 giugno 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo comma, cod. pen., in quanto, con l'imporre l'applicazione delle misure di sicurezza (nella specie della misura della confisca del veicolo, prevista dall'art. 80- bis del codice della strada, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. l689) anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le prevede, concreterebbe una violazione del principio di eguaglianza (art. 3) e del principio della irretroattività della legge penale (art. 25, secondo e terzo comma);

Considerato che non é condivisibile la premessa della ritenuta retroattività delle misure di sicurezza, da cui erroneamente muove l'ordinanza del Pretore di Biella, in quanto, come già la Corte ha, in altra occasione, messo in rilievo, tale retroattività deve negarsi "attesa la correlazione delle misure alla pericolosità, che é situazione, per sua natura, attuale" (cfr. sent. n. 19 del 1974), che non vengono addotte valide ragioni per mutare, in punto tale orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo co., legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo co., delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo co., c.p., sollevata, dal Pretore di Biella con ordinanza 25 giugno 1982, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo e terzo co., della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI