ORDINANZA N. 377
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1984 dal Pretore di Pisciotta, iscritta al n. 1195 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 febbraio 1984 (notificata il 29 agosto e comunicata il 10 settembre successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50- bis del 22 febbraio 1985 e iscritta al n. 1195 R.O. 1985) nel giudizio promosso dall'avv. Tommaso Apone, il quale - nominato Vice-Pretore Onorario del Mandamento di Agropoli con decreto 4 giugno 1975 del Consiglio Superiore della Magistratura - assumeva di aver esercitato ininterrottamente la funzione di Vice Pretore dal 3 luglio 1975 al 31 dicembre 1982 e di aver percepito somme a titolo di indennità solo per limitatissimi periodi, chiedendo nei confronti dei convenuti Ministero di Grazia e Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura dichiararsi che la P.A. aveva ricevuto un indebito arricchimento a seguito della opera da esso attore svolta in qualità di vice Pretore del Mandamento di Agropoli e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al pagamento della somma di lire 114.608.209, oltre svalutazione monetaria e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti (conclusioni alle quali l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno) costituitasi per il Ministero e il C.S.M., oppose dichiararsi l'incompetenza dell'adìto giudice e nel merito respingersi la domanda attrice perché infondata), l'adìto Pretore di Pisciotta, in funzione di giudice del lavoro, - premesso che la Corte costituzionale, con sent. 25 marzo 1971, n. 70, ebbe a ritenere non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 co. 1ø Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui prevede la gratuità dell'ufficio di Giudice Conciliatore o di Vice Conciliatore - ha sollevato d'ufficio e ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Funzioni ed attribuzioni dei magistrati in sottordine e dei vice pretori onorari) nella parte in cui non prevede alcuna indennità per i Vice Pretori Onorari per l'attività giurisdizionale espletata nei periodi di non reggenza;
che avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita perché l'Avvocatura generale dello Stato é solo intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 19 marzo 1985 nel quale ha argomentato e concluso per l'infondatezza della proposta questione;
Considerato che nel quesito prospettato dal Pretore di Pisciotta in funzione di giudice del lavoro, sul se ai Vice Pretori onorari sia da riconoscere una indennità per l'attività espletata nei periodi di non reggenza, non può ravvisarsi una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 36, perché rientra non nelle funzioni di questa Corte ma nel magistero del Parlamento risolvere i problemi economico-finanziari sociali e politici che il quesito se e quale indennità sia dovuta coinvolge di talché della questione va dichiarata la manifesta inammissibilità;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) nella parte in cui non prevede alcuna indennità per i Vice Pretori Onorari per l'attività espletata nei periodi di non reggenza, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 co. 1ø Cost., con ordinanza 6 luglio 1984 del Pretore di Pisciotta in funzione di giudice del lavoro (n. 1195 R.O. 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI