Ordinanza n.371 del 1987

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ORDINANZA N. 371

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") e dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1979 n. 56 ("Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-allevatori"); promossi con n. 4 ordinanze emesse il 30 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Potenza, iscritte rispettivamente ai nn. 222, 223, 224 e 225 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di quattro giudizi concernenti i ricorsi proposti dalla Società Cooperativa agricola "La Nostrana" a r.l. avverso gli avvisi di rettifica dell'Ufficio IVA di Potenza relativi alle dichiarazioni annuali degli anni 1979/1982, la Commissione tributaria di primo grado di Potenza ha sollevato, con quattro ordinanze di identico contenuto, questioni di legittimità costituzionale;

a) dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1979, n. 56, in riferimento all'art. 45 Cost.;

b) dell'art. 60 dello stesso d.P.R. n. 633/72, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme indicate sub a) violerebbero l'art. 45 Cost., in quanto, non prevedendo la concessione alle cooperative di produttori agricoli dell'agevolazione di usufruire del regime forfettario nella commercializzazione diretta degli animali macellati, costituirebbero un indubbio ostacolo alla nascita e allo sviluppo di società cooperative; la norma indicata sub b) - secondo la quale, se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento - violerebbe a sua volta gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto il diritto di difesa non potrebbe essere condizionato da alcun peso, nonché l'art. 3, in quanto, in presenza di condizioni fiscali uguali, solo il contribuente con possibilità economiche adeguate potrebbe impugnare l'accertamento (é richiamata la sentenza n. 21 del 1961 sul solve et repete);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l'inammissibilità o l'infondatezza della prima questione e per la manifesta infondatezza della seconda;

Considerato che i giudizi, data l'identità delle questioni, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, quanto alla prima questione, l'art. 34 censurato prevede uno speciale regime semplificato per le cessioni di determinati prodotti agricoli e ittici (compresi nella prima parte della Tabella A allegata al decreto) effettuate da produttori agricoli anche associati in cooperative e consorzi; mentre l'articolo unico della legge n. 56 del 1979 contempla una eccezionale disciplina transitoria non applicabile al caso di specie;

che il giudice a quo chiede alla Corte di estendere lo speciale regime suindicato all'attività, svolta da cooperativa, di commercializzazione di carni macellate, prodotti non compresi nella prima parte della tabella A allegata al d.P.R. n. 633/72;

che al riguardo va rilevato che non spetta alla Corte, bensì rientra nella discrezionalità del legislatore valutare quali attività e non altre possano rivelarsi maggiormente utili ai fini del promuovimento dell'incremento della cooperazione di cui all'art. 45 Cost.;

che, quindi, la questione appare manifestamente inammissibile;

che la questione concernente l'art. 60 del d.P.R. n. 633/72 é stata, sotto gli stessi profili, già decisa dalla Corte con ordinanza n. 176 del 1985 nel senso della manifesta infondatezza, sulla base della considerazione che la norma censurata non pone alcuna condizione di procedibilità all'azione giudiziaria, ma costituisce espressione del principio della normale esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1979, n. 56, in riferimento all'art. 45 Cost.;

b) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; questioni entrambe sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI