Sentenza n.347 del 1987

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SENTENZA N. 347

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Lisa Eligio ed altra e Canavesio Giorgio, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il primo dicembre 1986 dal Pretore di Campli nel procedimento civile vertente tra Del Moro Liliana e la s.r.l. "C 2 C" Confezioni, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1a serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 (comunicata il 13 e notificata il 25 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 4 del 4 gennaio 1984 e iscritta al n. 555 r.o. 1983) nella controversia promossa dai coltivatori diretti Gallo Margherita e Eligio Lisa contro Canavesio Giorgio il Tribunale di Torino - Sezione specializzata agraria, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. in quanto l'art. 413 non prescrive che tanto nella copia del ricorso introduttivo quanto nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416, invito invece prescritto dall'art. 163 n. 7 c.p.c.

1.2.- Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse del Canavesio gli avvocati Virgilio Gaito e Aldo Piacenza giusta procura in calce alla comparsa conclusionale 26 gennaio 1984 depositata il successivo 27 febbraio argomentando e concludendo per l'accoglimento della proposta questione ed ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 19 gennaio 1984, depositato il successivo 24, concludendo per la manifesta infondatezza della proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il primo dicembre 1986 (notificata il 30 dello stesso mese e comunicata il 19 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 14 1.ss del primo aprile 1987 e iscritta al n. 75 r.o. 1987) emessa nella controversia individuale di lavoro promossa da Del Moro Liliana nei confronti della "C.2 C. Confezioni" il Pretore di Campli, in funzione di giudice del lavoro, ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 24 co.1 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415 co. 2 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) per violazione del principio di parità tra le parti e del diritto di difesa.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la infondatezza della proposta questione con atto d. 10 aprile 1987 depositato il successivo 21.

3. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Stato Azzariti ha insistito nelle conclusioni.

Considerato in diritto

4. - Riuniti i due incidenti oggetto dei quali é la identica questione di costituzionalità, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della difesa del Canavesio per tardività.

5. - Il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. ravvisato nella mancata prescrizione, nell'art. 413, dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416 vuoi nella copia del ricorso introduttivo vuoi nel decreto di fissazione della udienza di discussione da notificarsi al convenuto, é privo di consistenza: non ha questa Corte mancato di precisare nella sent. 16 aprile 1980, n. 61 - resa a proposito della mancata indicazione specifica dei mezzi di prova e della decadenza irrogata a carico del convenuto dall'art. 420.5. , c.p.c. - che la disapplicazione del principio della legale conoscenza della norma legislativa nulla ha da vedere con il principio di eguaglianza e con la tutela del diritto di difesa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 555/1983 e 75/1987, e dichiarata la illegittima costituzione del convenuto Canavesio per tardività; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., degli artt. 415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973 n. 533) c.p.c., nei limiti di cui in motivazione, n. 5, con ordinanza 25 febbraio 1983 (n. 555/1983) del Tribunale di Torino - Sezione specializzata agraria, e primo dicembre 1986 (n. 75/1987) del Pretore di Campli, in funzione di giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI