Sentenza n.61 del 1980
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.61

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 codice di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 novembre 1977 dal Pretore di Savona nel procedimento civile vertente tra Sannino Filomena e Pensione Zunino, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978;

2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Carella Ivana e Signoroldi Lelio, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978;

3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1978 dal Pretore di Savona nel procedimento civile vertente tra Sorbera Rosa e Supermercato San Marco, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

Va per la evidente connessione disposta la riunione dei tre procedimenti.

Nei termini in cui è prospettata la questione è priva di fondamento.

A parte che la disciplina della costituzione tardiva prevista nel rito ordinario non si applica, come dai giudizi di merito si assume, al contumace per così dire volontario e, pertanto, non istituisce, tra questo e il convenuto che rimane contumace nel rito speciale del lavoro, una ingiusta disparità, sta che l'art. 420, comma quinto, consente al giudice del lavoro di ammettere, all'udienza di discussione, mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima.

Esigere che l'irrogazione della decadenza, posta dall'articolo 416, comma terzo, a carico del convenuto che non indichi specificamente i mezzi di prova di cui intenda avvalersi ed in particolare i documenti che intenda depositare, sia condizionata a ciò che l'or menzionata disposizione venga riprodotta nel ricorso introduttivo o nel decreto di fissazione della udienza di discussione, si risolve nella disapplicazione del principio della legale conoscenza delle norme legislative; disapplicazione che nulla ha da vedere con il diritto di difesa e che il richiamo dell'art. 641 c.p.c. stante la diversità di posizioni dell'ingiunto e del convenuto non vale a giustificare in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i tre procedimenti, dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli 415 e 416 c.p.c., come sollevata, in riferimento agli articoli 3, comma secondo, e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/04/80.