Ordinanza n.340 del 1987

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ORDINANZA N. 340

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1982, n. 512 (recte 516) (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre 1983 dal Tribunale di Pesaro e il 12 novembre 1985 dal Tribunale di Genova, iscritte rispettivamente ai nn. 904 del registro ordinanze 1984 e 327 del registro ordinanze 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984 e n. 37/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse il 17 dicembre 1983 (pervenuta il 5 luglio 1984) e il 12 novembre 1985 rispettivamente dai Tribunali di Pesaro, nel procedimento penale a carico di X ed altri (ordinanza n. 904/1984), e di Genova, nel procedimento penale a carico di Y (ord. n. 327/1986), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 l. 7 agosto 1982 n. 512 (recte 516) e 1 e 2 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, nelle parti concernenti le condizioni cui è soggetta l'applicazione dell'amnistia, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.;

che in entrambi i procedimenti agli imputati risulta addebitato il reato di cui all'art. 50 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ed altro;

che i Collegi a quibus censurano la suddetta normativa nella parte in cui prevede la concessione dell'amnistia anche nei confronti di chi abbia semplicemente presentato istanza di definizione del rapporto tributario senza che sia richiesto l'adempimento del debito d'imposta;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che le ordinanze sollevano questione identica, talché i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia;

che questa Corte ebbe già a ritenere, in passato, la piena potestà del legislatore a determinare le condizioni - in ordine al pagamento dei tributi evasi - per la concessione di amnistia (sentenza n. 154 del 1974);

che tanto deve riaffermarsi nella fattispecie, non essendo affatto irrazionale la circostanza che il legislatore non abbia fatto uso della detta potestà nei sensi ravvisati dai remittenti, essendo risultato prevalente sull'interesse alla riscossione l'esigenza, all'incontro, della più rapida definizione della pendenza penale;

che manifestamente infondati pertanto, nell'ambito dei connotati propri all'istituto dell'amnistia, si pongono i richiami agli artt. 3 e 53 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l.11 marzo 1953 n.87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 l. 7 agosto 1982 n. 516 e 1 e 2 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI