Sentenza n. 154 del 1974

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SENTENZA N. 154

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, e dell'art. 4, n. 2, lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e di indulto), promossi con ordinanze emesse il 19 aprile 1972, il 16 giugno 1972 ed il 9 aprile dalla Corte d'appello di Bari nei procedimenti di esecuzione penale rispettivamente a carico di Di Palma Lorenzo, Di Palma Vito ed altri, Pellegrini Giovanni e Cassanelli Leonardo, iscritte ai nn. 261 e 288 del registro ordinanze 1972 ed al n. 231 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972, n. 247 del 20 settembre 1972 e n. 198 del 1 agosto 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Di Palma Vito ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Gustavo Thiery, per Di Palma Vito ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

 

Nel corso di un giudizio incidentale di esecuzione penale nei confronti di Di Palma Lorenzo, Di Palma Vito, Scamarcio Salvatore, Scamarcio Antonio, Fucci Domenico e Sinisi Fedele, la Corte d'appello di Bari ha sollevato, accogliendo l'eccezione proposta da questi ultimi, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, n. 2, lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, e 4, n. 2, lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che le norme impugnate, subordinando la concessione dell'amnistia e dell'indulto per i reati finanziari alla condizione che il pagamento dei diritti evasi abbia luogo entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, indipendentemente dall'esistenza o meno a tale data di una sentenza irrevocabile di condanna, sarebbero in contrasto con i principi di eguaglianza e di non colpevolezza. In particolare il principio di eguaglianza sarebbe violato per la ingiustificata assimilazione nel trattamento tra colui che sia stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile e chi alla scadenza del termine ancora non lo sia stato, restando quest'ultimo esposto ad una limitazione del diritto alla libera determinazione e ad un ingiusto sacrificio economico nel caso di assoluzione.

Il principio di non colpevolezza sarebbe a sua volta violato dalla circostanza che, non essendo ripetibili le somme versate per poter beneficiare del provvedimento di clemenza, il pagamento dei presunti diritti evasi diverrebbe, nella realtà, adempimento della obbligazione tributaria, quale dovrebbe conseguire ad un definitivo accertamento di colpevolezza.

Identica questione di legittimità costituzionale é stata sollevata, sempre dalla Corte di appello di Bari, anche nel corso degli incidenti di esecuzione proposti da Pellegrini Giovanni e Cassanelli Leonardo.

Si sono costituiti in giudizio, innanzi alla Corte costituzionale, Di Palma Lorenzo, Di Palma Vito, Scamarcio Antonio, Scamarcio Salvatore, Fucci Domenico e Sinisi Fedele, chiedendo tutti l'accoglimento della questione proposta.

É altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, l'infondatezza della questione.

 

Considerato in diritto

 

 

1. - Le tre ordinanze della Corte di appello di Bari, di identico contenuto sostanziale, sollevano, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, n. 2, lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, e 4, n. 2, lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui dette norme condizionano l'applicazione dell'indulto al pagamento dei diritti o tributi evasi, e dei relativi interessi di mora, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti, anche per l'imputato che alla scadenza del termine sia stato condannato con sentenza non ancora definitiva.

Trattandosi della medesima questione, i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La questione non é fondata. Giova anzitutto ricordare che per i reati finanziari (di regola esclusi dai benefici dell'amnistia e dell'indulto concessi con provvedimenti di ordine generale), la concessione di detti benefici é comunemente subordinata alla condizione del pagamento dei diritti o tributi "evasi", in quanto per i reati in questione il legislatore considera costantemente prevalente sull'interesse generale all'esercizio della straordinaria clemenza l'interesse della pubblica finanza alla soddisfazione della pretesa tributaria con la immediata riscossione.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare al riguardo che "tale costante orientamento legislativo non può essere considerato in contrasto col principio di eguaglianza", perché se é vero che l'obbligo di pagare il tributo sorge prima che l'accertamento del debito tributario e della misura di esso sia diventato inoppugnabile, e quindi un soggetto può essere legittimamente sottoposto a procedimento penale per essersi sottratto al pagamento di un tributo prima che sia irrevocabilmente certo ch'egli sia un evasore fiscale, "come non può plausibilmente affermarsi che il far sorgere l'anzidetto obbligo in quel certo momento - cosa che ha la sua giustificazione nelle superiori e indilazionabili esigenze della finanza pubblica - contrasti col principio di eguaglianza, del pari non può plausibilmente affermarsi che con quest'ultimo contrasti il fatto che, per i reati consistenti nell'essersi sottratti a quell'obbligo, il beneficio della clemenza straordinaria dello Stato sia condizionato, per tutti indistintamente coloro che avevano da rispettarlo, alla osservanza, sia pur tardiva, dell'obbligo stesso" (sentenza n. 5 del 1964).

Sotto questo profilo, non può ravvisarsi alcuna illegittimità nemmeno nelle norme che impongono la condizione del pagamento dei diritti o tributi evasi entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di clemenza. Il contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3 e 27 della Costituzione, che le ordinanze di rimessione scorgono nella indifferenziata previsione di un unico dies a quo per la decorrenza del termine, senza distinzione tra l'ipotesi di condanna con sentenza irrevocabile (indulto proprio), e quella di condanna con sentenza non definitiva (indulto improprio), non sussiste, perché sebbene la situazione processuale degli imputati a condannati con sentenza non ancora definitiva sia diversa da quella di coloro che abbiano subito una condanna irrevocabile, tuttavia identica é la loro situazione ai fini della concessione del beneficio dell'indulto, in quanto il pagamento tempestivo dei diritti e tributi "evasi" costituisce, per entrambe le categorie, la condicio iuris per l'applicazione del provvedimento di clemenza. É necessario non dimenticare, al riguardo, che l'indulto concerne esclusivamente la pena, ossia comporta il condono, in tutto o in parte, della pena inflitta (art. 174 codice penale), non già dei diritti o tributi pretesi dall'Amministrazione finanziaria come evasi. E non v'é dubbio circa la piena potestà del legislatore di sottoporre l'indulto, come l'amnistia, a condizioni o ad obblighi, secondo le disposizioni degli artt. 151, quarto comma, e 174, terzo comma, del codice penale (cfr. artt. 591 e 596 del codice di procedura penale).

3. - Nell'ipotesi di indulto improprio, le norme denunciate avrebbero per effetto, secondo le ordinanze di rimessione, di "costringere l'imputato, assistito da una presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, a pagare i diritti o tributi evasi in relazione ad un fatto-reato in via di accertamento". Ma l'onere di adempimento della condizione imposta dal provvedimento di clemenza, entro il termine perentorio ivi stabilito, non comporta costrizione, giacché l'applicazione dell'indulto, come dell'amnistia, é sempre suscettibile di rinuncia da parte dell'interessato, al quale é lasciata la libera scelta di procedere al pagamento per assicurarsi il beneficio del condono della pena che potrà essergli irrevocabilmente inflitta, ovvero di rinunciare all'applicazione dell'indulto, confidando nella definitiva assoluzione. La circostanza che il pagamento sia o non sia stato effettuato non condiziona psicologicamente né l'imputato né il giudice, e non può influenzare l'esito definitivo del giudizio penale. Nemmeno può ravvisarsi un "ingiustificato sacrificio economico nel caso di successiva assoluzione totale o parziale", perché l'onere di pagamento dei diritti o tributi pretesi dall'Amministrazione finanziaria non può dirsi senza fondamento, sia in rapporto all'esigenza primaria della pubblica finanza alla soddisfazione della pretesa tributaria, sia anche in rapporto al conseguente esonero degli interessati dall'alea di subire la temuta sanzione penale, nell'eventualità di condanna irrevocabile.

É superfluo aggiungere che la medesima alternativa si presenta costantemente anche nel caso di applicazione dell'amnistia condizionata agli imputati, i quali debbono del pari effettuare nel termine stabilito la propria scelta, rimanendo rimesso alla loro libera determinazione di conseguire, con lo adempimento della condizione, l'estinzione del reato e della azione penale, ovvero di affrontare l'alea del processo, con tutte le possibili conseguenze.

4. - Le ordinanze di rimessione sottolineano la pretesa disparità e ingiustizia di trattamento col richiamo alle disposizioni dei decreti in questione, per cui "i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili" (art. 12 d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332; art. 4, ultimo comma, d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283). Effettivamente, nell'ipotesi di indulto improprio, l'imputato colpito da condanna non definitiva che abbia pagato nel termine i diritti o tributi pretesi dall'Amministrazione finanziaria, e venga poi definitivamente assolto dal reato ascrittogli, con l'accertamento dell'inesistenza, o della minor misura, del debito d'imposta, avrà effettuato un pagamento non dovuto, e ciononostante non ripetibile. Ma tale pagamento non potrà tuttavia ritenersi privo di causa motiva o finale, dal momento che con esso l'interessato si era proposto di conseguire il condono della pena nell'ipotesi di condanna irrevocabile, e che pertanto l'acquisita sicurezza di poter ottenere l'eventuale applicazione dell'indulto costituisce di per sé una sufficiente giustificazione. Occorre anche qui tener presente che l'indulto concerne il reato finanziario, quale causa estintiva della pena, e non il debito di imposta, di cui viene preteso il pagamento come condizione di applicabilità del provvedimento di clemenza straordinaria. Analogamente, la legge penale prescrive che possa beneficiare delle circostanze attenuanti comuni chi, "prima del giudizio", abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno (art. 62, n. 6, del codice penale), e non consente che, a tal fine, il risarcimento possa essere differito sin dopo l'accertamento definitivo della responsabilità dell'imputato.

D'altra parte, il principio della irripetibilità dell'imposta, di cui siasi verificata la riscossione nei modi e termini prescritti dalla legge, é oggetto di larga applicazione nel vigente diritto tributario, non soltanto nell'ipotesi di amnistia o indulto condizionato per reati finanziari, ma anche in una serie di diverse fattispecie, nonostante l'eventuale difetto dei presupposti per l'applicazione del tributo, o il successivo verificarsi di fatti estintivi dell'obbligazione tributaria. Senza indagare qui il fondamento e i limiti d'applicabilità del principio, sarà sufficiente constatare come in materia tributaria sia ammessa solo eccezionalmente la possibilità della ripetizione di indebito secondo le norme del diritto comune. Anche sotto quest'ultimo profilo la questione deve pertanto ritenersi infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, n. 2, lett. a, del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, e 4, n. 2, lett. a, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, aventi ad oggetto la concessione di amnistia e di indulto, sollevata dalle ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1974.