ORDINANZA N. 332
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, del testo unico della finanza locale approvato con r. d. 14 settembre 1931 n. 1175; promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1985 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Arenzano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che contro una serie di avvisi di accertamento, aventi ad oggetto l'imposta decennale sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili prevista dalla l. 5 marzo 1963 n. 246, i contribuenti De Filippi Enrico ed altri presentavano separati ricorsi alla Commissione comunale per i tributi locali di Arenzano, la quale, dopo averli riuniti, li accoglieva in parte;
che avverso detta decisione i contribuenti adivano la Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa di Genova, che accoglieva il ricorso;
che il Comune di Arenzano conveniva i Filippi davanti al Tribunale di Genova, chiedendo dichiararsi legittimi i suddetti avvisi di accertamento e, preliminarmente, sollevarsi questione di legittimità delle norme sulla composizione della g.p.a.;
che con ordinanza del 3 giugno 1985 (reg. ord. 687 del 1985) il Tribunale sollevava, in riferimento agli artt. 202, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, del testo unico della finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, nella parte in cui, rispettivamente, determinano la composizione delle commissioni comunali e delle sezioni speciali delle g.p.a. Riteneva il Tribunale che i detti collegi - di natura giurisdizionale e sopravvissuti alla riforma tributaria del 1972 per effetto dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 - non offrissero le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste dalle norme costituzionali sopra citate;
che si costituiva il Comune di Arenzano aderendo alle argomentazioni del Tribunale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva che le questioni fossero dichiarate inammissibili o infondate;
Considerato che, come é stato più volte affermato dalla Corte di cassazione (sentt. nn. 493 del 1980, 3923 del 1975, 3820 del 1974, 3352 del 1971, 1181 del 1970, 2201 del 1969) ed anche dalla Commissione tributaria centrale (sez. XXIII, 7 dicembre 1983 n. 4448), gli atti di una fase del processo, giunta a compimento, non sono resi inefficaci dalla successiva dichiarazione di incostituzionalità del giudice che li ha posti in essere, salvo che la questione sia stata sollevata prima del compimento della fase medesima (ciò che, come risulta dalla parte narrativa, non é avvenuto nel caso di specie);
che, per conseguenza, l'eventuale decisione in senso positivo delle questioni non sollevate nelle fasi svoltesi avanti agli organi di cui si discute (ammessa la loro natura giurisdizionale) non avrebbe alcuna rilevanza nel giudizio a quo;
che tali principi sono stati applicati da questa Corte nella sent. n. 116 del 1974;
che, in conclusione, le questioni attinenti alla composizione delle commissioni comunali e delle sezioni speciali delle g.p.a. sono manifestamente inammissibili per irrilevanza nel giudizio davanti al tribunale;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, sollevate in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI