ORDINANZA N. 322
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 104 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi con ordinanze emesse il 5 maggio 1981 e il 3 gennaio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Foggia e il 24 marzo 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, iscritte rispettivamente ai nn. 748 e 749 del registro ordinanze 1981 e al n. 857 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 e 54 dell'anno 1982 e n. 67 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Bruni Maria Teresa ed avente ad oggetto la maggiorazione di imposta complementare per ritardata iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 184- bis t.u. delle imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645, la Commissione tributaria di primo grado di Foggia con ordinanza del 3 gennaio 1980 (reg. ord. n. 749 del 1981) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 104 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali implicitamente abrogano l'art. 184- bis cit. con riferimento ai tributi soppressi per effetto della riforma tributaria successiva alla legge n. 825 del 1971;
che, ad avviso della Commissione, la detta abrogazione, avendo effetto dal 1ø gennaio 1974, ossia dalla data di entrata in vigore del d.P.R. cit., faceva sì che i contribuenti più litigiosi, riusciti a ritardare l'iscrizione a ruolo e il pagamento dei tributi diretti soppressi, potessero giovarsi dell'abrogazione del più volte citato art. 184- bis, mentre i contribuenti più solleciti nell'adempimento si erano trovati in situazione ingiustificatamente deteriore, così risultando leso il principio di eguaglianza; infatti, sempre ad avviso della Commissione, per il periodo successivo al 1ø gennaio 1974 non potevano applicarsi gli interessi di cui all'art. 20 d.P.R. cit., non riferibile ai tributi soppressi;
che la medesima questione veniva sollevata dalla stessa Commissione con ordinanza del 5 maggio 1981 (reg. ord. n. 748 del 1981), nonché dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna con ordinanza del 24 marzo 1982 (reg. ord. n. 857 del 1983);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutti i giudizi, chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, debbono essere riuniti;
che il presupposto delle ordinanze di rimessione - secondo cui, entrato in vigore il d.P.R. n. 602 del 1973 dettante nuove norme sulla riscossione delle imposte sul reddito, nessun effetto conseguirebbe alla ritardata iscrizione a ruolo dei tributi soppressi - non sussiste: é infatti giurisprudenza costante sia della Corte di cassazione sia della Commissione tributaria centrale che, ferma l'efficacia dell'art. 184- bis t.u. n. 645 del 1958 per i ritardi di imposizione maturati fino al 31 dicembre 1973, per il periodo successivo debbono applicarsi, anche in riferimento ai tributi soppressi, gli interessi di cui all'art. 20 d.P.R. cit.;
che, pur essendo certa la diversità di natura tra le maggiorazioni di cui all'art. 184- bis e gli interessi di cui all'art. 20, il fatto che alla stessa categoria di soggetti (i contribuenti interessati dalla tardiva iscrizione a ruolo delle maggiori imposte) si applichi un trattamento differenziato per effetto del mutamento della disciplina legislativa non contrasta col principio d'eguaglianza, poiché il trascorrere del tempo costituisce di per sé un elemento differenziatore (sentt. nn. 159 del 1987; 283 del 1984; 122 del 1980; 138 e 65 del 1979);
che in conclusione la questione di appalesa manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 104 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Foggia e di Enna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI