SENTENZA N. 159
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1981, n. 34 (Norme concernenti la gestione provvisoria delle farmacie), introdotto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1986 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Pierleoni Anselmo ed altri contro la Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Abruzzo ed altri, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1a serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Pierleoni Anselmo ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987, il giudice relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto in fatto
1.1. - In seguito alla morte avvenuta il 28 ottobre 1980 della dott.ssa Maria Castro, titolare dell'unica farmacia rurale del Comune di Collelongo, il marito avv. Anselmo e i figli Cesare e Nicola Pierleoni, suoi eredi, erano stati autorizzati in sanatoria a gestire la sede farmaceutica per tre anni dal 28 ottobre 1980 con delibera 11 novembre 1982 n. 8565 della Giunta regionale d'Abruzzo.
Con delibera 29 marzo 1984 n. 1623 la Giunta regionale dispose la chiusura della farmacia dando nel contempo mandato al Servizio Decentrato del Settore Sanitario de L'Aquila per il reperimento di un farmacista cui affidare la gestione provvisoria in attesa dell'espletamento del pubblico concorso e con delibera 10 gennaio 1985 n. 30 autorizzò la dott.ssa Anna Bertone a gestire provvisoriamente la farmacia.
Con sent. 21 maggio 1985, n. 255 il T.A.R. per l'Abruzzo rigettò i ricorsi proposti l'uno dall'avv. Anselmo Pierleoni contro la delibera 29 marzo 1984, n. 1623 e l'altro da Cesare e Nicola Pierleoni contro la delibera 10 gennaio 1985, n. 30 della Giunta regionale nel contraddittorio della Giunta stessa della Commissione di controllo dell'Amministrazione della Regione Abruzzo, del Servizio Decentrato del Settore Sanità de l'Aquila e, limitatamente al ricorso proposto da Cesare e Nicola Pierleoni, nel contraddittorio della dott.ssa Anna Bertone.
Spiegarono appello i tre soccombenti lamentando 1) la mancata notifica individuale a Cesare e Nicola Pierleoni della delibera n. 1623/1984 della Giunta regionale, 2) la violazione dell'art. 61 r.d. 30 luglio 1938 n. 1706 e del t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, eccesso di potere sotto vari profili, 3) mancata applicazione dell'art. 7 l. 22 dicembre 1984, n. 892, tenuto conto che entro la scadenza del triennio di gestione provvisoria della farmacia i due figli della defunta titolare si erano iscritti alla Facoltà di medicina, ma il Cons. Stato, sez. IV giurisd., con dec. 3 giugno-21 agosto 1986 n. 568 respinse gli appelli limitatamente alle censure sub 1) e 2).
1.2. - Con ordinanza emessa il 3 giugno 1986 (notificata il 6 e comunicata il 24 del successivo ottobre; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1a serie speciale, del 17 gennaio 1987 e iscritta al n. 765 R.O. 1986) il Cons. Stato, sez. IV giuriusd., ha sollevato d'ufficio e giudicato, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma terzo dell'art. 3 l. 28 febbraio 1981, n. 34 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria delle farmacie) introdotto con l'art. 7 l. 27 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 35).
Ad avviso del giudice a quo, l'art. 7, con fissare al 1ø luglio 1984 la decorrenza retroattiva delle nuove disposizioni sulla durata massima della gestione provvisoria dell'esercizio farmaceutico da parte degli eredi del suo titolare iscritti alla Facoltà di farmacia, deroga il principio di cui all'art. 11, co.1 disp. prelim. c.c., limitatamente ai rapporti non ancora definiti alla data anteriore del primo luglio 1984, e tale disparità di trattamento non giustificata dalla diversità delle posizioni considerate suona offesa al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
2.1. - Avanti la Corte si é costituito nell'interesse di Pierleoni Anselmo, Cesare e Nicola l'avv. Giovanni Ciccarelli giusta procura in calce alle deduzioni depositate il 27 gennaio 1987, con le quali ha riassunto la motivazione della ordinanza di rimessione e concluso con la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2.2. - Nella pubblica udienza del 7 aprile 1987 il giudice Andrioli ha svolto la relazione nell'assenza della difesa dei Pierleoni.
Considerato in diritto
3.1. - Il testo dell'art. 3 co. 3 l. 28 febbraio 1981, n. 34 (Norme concernenti la gestione provvisoria delle farmacie) introdotto con l'art. 7 l. 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34), che lo ha sostituito, così riscrive: "Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, é prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e proprietario. 'Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1ø luglio 1984'".
A sua volta, il comma primo dell'art. 3 l. n. 34 del 1981, richiamato sia nel testo originario sia nel testo novellato del comma secondo, così statuisce: "Nel caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni".
3.2. - L'incidente non merita accoglimento perché costante é l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in virtù del quale non contrasta con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo (sent. n. 38 del 1984 che richiama quattro precedenti conformi). Né il giudice a quo adduce contrari argomenti nuovi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 co. 3 l. 28 febbraio 1981, n. 34 (Norme concernenti la gestione provvisoria delle farmacie) introdotto dall'art. 7 l. 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ord. 3 giugno 1986 (n. 765 R.O. 1986) del Cons. Stato, sez. IV giurisdizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE