Ordinanza n.260 del 1987

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ORDINANZA N. 260

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1979 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Albertini Bruno, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 marzo 1980;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel procedimento penale, in corso davanti al Tribunale di Reggio Emilia, in cui Albertini Bruno era imputato di truffa aggravata ai danni della locale Banca agricola commerciale, quest'ultima, costituitasi parte civile, chiedeva il sequestro dei beni dell'imputato ai sensi dell'art. 189 cod.pen.;

che il Tribunale, ritenuta l'applicabilità degli artt. 671 e 545 cod.proc.civ. anche al sequestro penale e quindi la parziale non sequestrabilità delle somme dovute all'Albertini dalla Banca quale datrice di lavoro, con ordinanza del 14 dicembre 1979 (reg. ord. n. 43 del 1980) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 cit., nella parte in cui, disponendo la non pignorabilità oltre il quinto dei crediti verso i privati per stipendi, salari o altre indennità derivanti da rapporto di lavoro o di impiego, parificava irrazionalmente i crediti "ordinari" a quelli ex delicto;

che il collegio rimettente dubitava che la diversa origine, dei crediti contrattuali e di quelli da fatto illecito, rendesse ingiustificata la detta parificazione, da cui derivava, in particolare, una minorata difesa delle vittime da reato, che pur potevano essere persone fisiche versanti in stato di bisogno;

che la Banca si costituiva tardivamente e la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che nella materia in esame il bilanciamento dei contrastanti interessi, del creditore, che agisce per esecuzione o chiede il sequestro, e del debitore, é rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore, incensurabile in sede di giudizio costituzionale se non si riveli irragionevole (cfr. sent. n. 37 del 1985);

che la ratio della limitata pignorabilità dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sta nell'esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni del debitore assoggettato ad esecuzione (o a sequestro conservativo), come questa Corte ha già osservato nelle sentt. nn. 20 del 1968 e 102 del 1974;

che di fronte a tale imprescindibile esigenza é manifesto come non valichi i limiti della ragionevolezza la scelta del legislatore di non introdurre differenze di trattamento in relazione all'origine, contrattuale o aquiliana, dei crediti per cui si procede a pignoramento o a sequestro;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.545, quarto comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI