Ordinanza n.242 del 1987

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ORDINANZA N. 242

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1986 dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento civile vertente tra D'Anna Alfonso ed il Prefetto di Piacenza, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Fiorenzuola d'Arda, con ordinanza del 14 novembre 1986, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di circolazione, anche quando il veicolo stesso risulti provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento, deducendo:

a) irragionevole identità di trattamento fra veicoli suscettibili di regolarizzazione perché in possesso dei requisiti necessari per conseguire la carta di circolazione e veicoli non suscettibili di regolarizzazione;

b) irragionevole disparità di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, in caso di accertata violazione dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, consente di evitare la confisca se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi;

Considerato che su entrambe le questioni la Corte si é già pronunciata con la sentenza n. 14 del 1986 (v. anche le ordinanze n. 148 del 1986 e n. 290 del 1986), dichiarandole inammissibili, in quanto "la soluzione perseguita si presenta prospettata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore";

Visti gli atti 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe;

 

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE