ORDINANZA N. 148
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Palermo (n. 3 ordinanze), il 19 marzo 1985 dal Pretore di Genova, il 10 aprile 1985 dal Pretore di Ancona, il 31 gennaio 1985 dal Pretore di Tolmezzo, il 18 maggio ed il 29 giugno 1985 dal Pretore di Vicenza ed il 17 giugno 1985 dal Pretore di Sestri Ponente, rispettivamente iscritte ai nn. 276, 277, 278 323, 354, 391, 539, 604 e 605 dell'anno 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 220-bis, 232-bis, 250-bis, 291-bis e 297-bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 31 gennaio 1985 (r.o. 391 del l985), il Pretore di Genova con ordinanza del 19 marzo 1985 (r.o. 323 del 1985) e il Pretore di Sestri Ponente con ordinanza del 17 giugno 1985 (r.o 605 del 1985) hanno denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di circolazione anche se il veicolo stesso sia provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento, deducendo l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, per il caso di accertata violazione dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, consente di evitare la confisca se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi;
e che i Pretori di Tolmezzo, di Genova e di Sestri Ponente con le dette ordinanze del 31 gennaio 1985 (r.o. 391 del 1985), del 19 marzo 1985 (r.o. 323 del 1985) e del 17 giugno 1985 (r.o. 605 del 1985), il Pretore di Palermo con tre ordinanze dell'8 febbraio 1985 (r.o. 276, 277 e 278 del 1985), il Pretore di Ancona con ordinanza del 10 aprile 1985 (r.o. 354 del 1985) e il Pretore di Vicenza con due ordinanze del 18 maggio 1985 e del 29 giugno 1985 (r.o. 539 del 1985 e 604 del 1985) hanno denunciato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo della carta di circolazione anche laddove quest'ultima sia stata rilasciata o possa essere rilasciata successivamente all'accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge l0 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, deducendo l'irragionevole identità di trattamento che la norma censurata verrebbe ad instaurare fra i veicoli suscettibili di regolarizzazione o già regolarizzati, perché in possesso dei requisiti necessari per conseguire la carta di circolazione, ed i veicoli non suscettibili di regolarizzazione;
considerato che i giudizi riguardano identiche od analoghe questioni e vanno, quindi, riuniti;
e che sulle questioni rispettivamente sollevate dall'uno e dall'altro gruppo di ordinanze la Corte si é già pronunciata, dichiarandole inammissibili, con la sentenza n. 14 del 1986, in quanto "la soluzione perseguita si presenta prospettata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 31 gennaio 1985 (r.o. 391 del 1985), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 marzo 1985 (r.o. 323 del 1985) e dal Pretore di Sestri Ponente con ordinanza del 17 giugno 1985 (r.o. 605 del 1985);
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 31 gennaio 1985 (r.o. 391 del 1985), dal Pretore di Palermo con tre ordinanze dell'8 febbraio 1985 (r.o. 276, 277 e 278 del 1985), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 marzo 1985 (r.o. 323 del 1985), dal Pretore di Ancona con ordinanza del 10 aprile 1985 (r.o. 354 del 1985), dal Pretore di Vicenza con due ordinanze del 18 maggio 1985 (r.o. 539 del 1985) e del 29 giugno 1985 (r.o. 604 del 1985) e dal Pretore di Sestri Ponente con ordinanza del 17 giugno 1985 (r.o. 605 del 1985).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1986.