Sentenza n.202 del 1987

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SENTENZA N. 202

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), promosso con l'ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal Tribunale di Lucca sul ricorso proposto da Di Figlia Carlo, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36/1a serie speciale dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 (R.O. n. 266/1986), il Tribunale di Lucca, sul ricorso proposto da Di Figlia Carlo, laureato in giurisprudenza, al fine di essere ammesso ad esercitare il patrocinio legale dinanzi alle preture ai sensi dell'art. 6, lett. a) della legge 7 luglio 1901, n. 283, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della su indicata disposizione, che - per effetto del richiamo operato dalla lett. b) dello stesso articolo - consente il patrocinio legale dinanzi alle preture, oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed agli studenti della facoltà di giurisprudenza che abbiano sostenuto gli esami di diritto civile, penale e commerciale, e di procedura civile e penale, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost.

Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale, con la sent. n. 127 del 1985, ha dichiarato illegittimo il solo art. 6, lett. b), della su indicata legge, concernente i cosiddetti patrocinatori legali non giurisperiti, senza prendere in esame i cosiddetti patrocinatori giurisperiti di cui all'art. 6, lett. a), osserva il giudice a quo che quest'ultima disposizione appare in contrasto con vari precetti costituzionali.

In primo luogo, con l'art. 3, comma primo, Cost., in quanto l'esercizio della professione davanti al pretore non può essere disciplinato da norme tra loro contrastanti, con l'effetto di porre sullo stesso piano professionisti con titolo di studio diverso (studenti in legge e laureati). Tanto più che, ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, modificato dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, i laureati in giurisprudenza possono essere ammessi, quali praticanti procuratori, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture per un periodo non superiore a quattro anni, mentre, ai sensi della disposizione impugnata, gli studenti in giurisprudenza che abbiano superato determinati esami sono ammessi al patrocinio senza limiti di tempo.

Appare inoltre violato l'art. 33, comma quinto, Cost., per essere consentito l'esercizio della professione legale senza il preventivo vaglio dell'esame di Stato.

Infine, l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non si é accertata l'idoneità ad esercitarlo sembra in contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., poiché il diritto alla difesa deve essere inteso come potestà effettiva di valida assistenza tecnica.

Non vi é stata costituzione della parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - É denunciato a questa Corte, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost., l'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture).

La su indicata disposizione consente il patrocinio legale dinanzi alle preture site nei comuni che sono sede di tribunale, oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed a coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. Consente inoltre, combinandosi con il disposto della lett. b) dello stesso articolo (che alla lett. a) fa specifico riferimento), che i soggetti, diversi dagli avvocati e procuratori, in essa indicati, esercitino il patrocinio anche nelle preture site in comuni che non sono sede di tribunale.

Ciò é ritenuto, dal giudice a quo, lesivo di vari precetti costituzionali: dell'art. 33, comma quinto, per essere consentito l'esercizio della professione legale davanti alle preture a soggetti che non hanno superato l'esame di Stato; dell'art. 3, comma primo, per essere posti sullo stesso piano professionisti muniti di diversi titoli abilitanti; dell'art. 24, comma secondo, perché il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva di valida assistenza tecnica.

2. - Come ha ricordato il giudice a quo, questa Corte si é già pronunciata sul patrocinio davanti alle preture, con la sentenza n. 127 del 1985.

Con tale decisione, tuttavia, la Corte, in ragione dei limiti della questione sottopostale, ha preso in esame soltanto uno specifico aspetto dell'istituto del patrocinio esercitato davanti alle preture da soggetti diversi dagli avvocati e procuratori. In particolare si é occupata del patrocinio davanti alle sole "preture minori" (site in comuni non sede di tribunale), esplicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, lett. b), e 7 della legge n. 283/1901, su abilitazione concessa dal tribunale in camera di consiglio, da persone fornite di dati requisiti (incensurata condotta; possesso di determinati titoli di studio o di precedenti esperienze professionali).

La su indicata pronuncia non riguarda, invece, la diversa ipotesi del patrocinio consentito a persone diverse dagli avvocati o procuratori, aventi i requisiti elencati nell'art. 6, lett. a), ed iscritti in apposito albo ad opera del Presidente del tribunale, previo il mero riscontro dei requisiti anzidetti, tanto nelle preture site in comuni sede di tribunale (art. 6, lett. a), che nelle preture ubicate in comuni non dotati di tribunale (art. 6, lett. b, prima parte).

Orbene, l'ordinanza del Tribunale di Lucca - pur riferendosi ad un caso di iscrizione nell'albo chiesta al fine di esercitare il patrocinio nelle preture minori da persona avente i requisiti di cui alla lett. a) - finisce con l'investire l'intero sistema normativo quale é delineato dall'art. 6, lett. a) e b), della legge n. 283/1901, nella parte non caducata dalla sentenza n. 127 del 1985, poiché censura nella sua globalità la disciplina del patrocinio davanti alle preture ad opera di soggetti diversi dagli avvocati e procuratori.

3. - La questione é fondata.

Con la su indicata sentenza n. 127 del 1985 si é negato che abbia una razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti alle preture, senza limiti di tempo e al di fuori di ogni esigenza apprezzabile, di persone, diverse dagli avvocati e procuratori, non preventivamente sottoposte al controllo di idoneità tecnica costituito dall'esame di Stato (art. 33, comma quinto, Cost.) o da equipollente di esso.

Al riguardo si é infatti osservato che l'esenzione dei patrocinatori dall'esame di Stato non può trovare adeguata giustificazione nella facoltà, concessa alle parti nel giudizio pretorile, di "autodifesa", poiché questa é subordinata all'autorizzazione del pretore, nelle cause civili, ed é ammessa solo per limitate ipotesi in materia penale (art. 125 c.p.p.), ed implica, comunque, una scelta tra l'autodifesa ed una difesa tecnica che dia garanzie di "tecnica" adeguatezza; che la pretesa minore importanza delle cause attribuite alla cognizione del pretore é contrastata dal graduale incremento, qualitativo e quantitativo, della competenza del pretore, che é ovviamente identica in tutte le preture, quale che sia la loro ubicazione; che, infine, la non facile reperibilità di difensori nei centri minori derivante dalla non agevole accessibilità di questi ultimi, che costituì una delle ragioni dell'introduzione della figura del patrocinatore, appare ormai inattuale in ragione dell'elevato livello raggiunto dai mezzi di comunicazione.

Tali considerazioni, espresse in riferimento ai patrocinatori abilitati ex art. 7 della legge n. 283/1901, valgono altresì per i patrocinatori di cui all'art. 6, lett. a), stessa legge. Invero, né la qualifica professionale (notaio) né il titolo culturale (laurea in giurisprudenza o superamento di determinati esami di tale corso di laurea) ad essi richiesti possono assicurare quell'indispensabile vaglio di specifica idoneità tecnica all'esercizio della professione forense che solo l'esame di Stato o un adeguato equipollente (non ravvisabile nel superamento del concorso notarile, in quanto finalizzato all'abilitazione ad una attività professionale nettamente diversa) sono in grado di garantire.

Né vale opporre che, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i notai ed i laureati in giurisprudenza possono essere nominati vice-pretori onorari. In proposito é sufficiente rilevare che quella del vice- pretore é una funzione a carattere onorario e non già una attività professionale, come quella del patrocinatore; che il relativo incarico ha durata limitata ad un triennio (con possibilità di conferma) mentre l'esercizio della professione del patrocinatore é senza limiti di tempo; che, infine, la nomina é subordinata a un rigoroso vaglio di idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Pertanto va dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 33, comma quinto, e 3, comma primo, Cost., l'art. 6, lett. a) e b), della legge n. 283/1901, nella parte in cui consente, a notai, laureati in giurisprudenza e studenti che abbiano superato determinati esami di tale corso di laurea, di esercitare il patrocinio davanti alle preture ubicate in comuni dotati di tribunale ovvero privi di tale ufficio.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale delle disposizioni legislative che hanno successivamente tenuto ferme le norme su indicate, e precisamente: l'art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori); l'art. 2 del regio-decreto 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture); l'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); gli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture).

É appena il caso di rilevare che la presente decisione é riferita al patrocinio davanti alle preture, e non anche a quello davanti agli uffici di conciliazione (art. 82, comma primo, c.p.c.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a), nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture);

Dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori); dell'art. 2 del regio-decreto 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture); dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); degli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE