Sentenza n.188 del 1987

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SENTENZA N. 188

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge riapprovato il 13 luglio 1983 dal Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano recante "Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 luglio 1983, depositato in cancelleria il 5 agosto 1983 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1983;

Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 29 luglio 1983 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal Consiglio della Provincia di Bolzano in data 13 luglio 1983, recante "Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10".

L'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982 cit. prevede che "per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione, la Giunta provinciale riconosce la denominazione "maso avito", rispettivamente "Erbhof" ai masi chiusi, rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta o in linea collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di morte che per atti fra vivi, e coltivati e abitati dal proprietario stesso". Il testo ora riportato costituisce il frutto d'un contenzioso sviluppatosi, in sede di controllo governativo, tra il Governo e la Provincia di Bolzano. Infatti, la delibera legislativa provinciale venne rinviata per due volte (con telegrammi del 22 giugno e del 26 novembre 1981) in quanto non conteneva la traduzione della denominazione "Erbhof" e prevedeva la possibilità di rilascio del relativo certificato di riconoscimento nella lingua, italiana o tedesca, richiesta dall'interessato e non in testo bilingue. Successivamente, la Provincia, ottemperando ai rilievi del Governo, ha approvato il testo dell'art. 16 della legge provinciale n. 10 nella stesura prima ricordata.

Nel marzo del 1983, tuttavia, il Consiglio Provinciale ha approvato un nuovo disegno di legge, denominato "Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10", il cui unico articolo mira a reintrodurre il testo originario dell'art. 16 di quest'ultima legge, privo delle modifiche apportate a seguito dei rilievi governativi; ed inoltre dispone che "gli attestati di riconoscimento vengono rilasciati a richiesta dell'interessato in lingua italiana oppure tedesca".

Il provvedimento legislativo é stato rinviato, per un nuovo esame del Consiglio Provinciale, dal Governo, con telegramma del 22 aprile 1983. Il Consiglio Provinciale ha riapprovato, a maggioranza assoluta e nel medesimo testo, la delibera legislativa rinviata. Nella relazione al disegno di legge in discussione venivano contestati i rilievi governativi, in quanto, in primo luogo, il concetto di "Erbhof" sarebbe sconosciuto all'ordinamento giuridico italiano e mancherebbe un termine che lo traduca adeguatamente e, pertanto, il legislatore provinciale dovrebbe imporsi di inventare una traduzione basata sulla fantasia. Secondariamente, l'attestato di cui all'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982 non si riferirebbe a tutti i cittadini ma ad un singolo richiedente e quindi rientrerebbe tra gli atti per i quali l'art. 100 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige prevede l'uso disgiunto delle due lingue.

2. - Secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, il fatto che l'ordinamento giuridico italiano non conosce il concetto di "Erbhof" sarebbe circostanza irrilevante ai fini dell'osservanza dei principii sull'uso della lingua italiana e tedesca di cui al Titolo XI dello Statuto speciale di autonomia. Anche l'istituto ed il concetto di geschlossen Hof non trovavano riscontro nell'ordinamento giuridico italiano; tuttavia il concetto é stato tradotto nelle leggi costituzionali italiane - già con l'art. 11, n. 9, legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) - con l'espressione "maso chiuso".

D'altronde, neanche gli ordinamenti tirolese ed austriaco conoscevano il concetto di "Erbhof", che é stato introdotto, appunto, dalla legge provinciale n. 10 del 1982; e la locuzione "maso avito", usata dalla medesima legge provinciale, indica con sufficiente approssimazione il concetto espresso dal termine tedesco "Erbhof". Non sussistendo dunque l'asserita intraducibilità del termine, l'uso della sola denominazione tedesca costituisce violazione del principio dell'uso congiunto delle due lingue, fissato non solo per le leggi dall'art. 52 ma anche per gli atti ad uso pubblico dall'ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

Afferma, pertanto, l'Avvocatura dello Stato, che non é esatta l'ulteriore considerazione secondo la quale gli attestati previsti dalla legge non si riferiscono a tutti i cittadini bensì ad un singolo richiedente, sicché dovrebbe riconoscersi, ai sensi dello stesso ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto, l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle lingue italiana e tedesca.

Invero, la denominazione "Erbhof", o "maso avito", non attiene alla persona dell'interessato, bensì, oggettivamente, al maso chiuso; inoltre, lo stesso provvedimento legislativo definisce "attestato di riconoscimento" l'atto rilasciato dalla Giunta provinciale, definizione che, nel nostro linguaggio giuridico, sta ad indicare la dichiarazione di scienza rilasciata da una pubblica autorità intesa a determinare, erga omnes una certezza legale.

Costituisce, dunque, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato contraddizione in termini parlare, a proposito dell'attestazione in discorso, di atto destinato ad un singolo cittadino, per il quale atto l'ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige prevede l'uso disgiunto delle due lingue. Si tratterebbe, piuttosto, d'un atto destinato ad uso pubblico, per il quale la medesima disposizione prevede l'uso congiunto, delle due lingue, riservando alle norme d'attuazione la disciplina per l'uso delle stesse.

3. - La Provincia di Bolzano s'é costituita in giudizio, rilevando l'infondatezza dei profili d'incostituzionalità sollevati, in quanto, in primo luogo, la denominazione "Erbhof" non trova corrispondenza nella lingua italiana, e non può, pertanto, applicarsi il principio del bilinguismo. Anzi, a ben vedere, non si tratta nemmeno di parola tedesca ma d'un neologismo creato dalla Provincia utilizzando radici di parole e parole esistenti.

In secondo luogo, l'attestato di riconoscimento attiene al maso in quanto appartenente alla medesima famiglia da più secoli ed ha pertanto un'indubbia connotazione personale più che reale; consegue che, non avendo l'attestato carattere oggettivo, riferito a tutti i cittadini, bensì riguardando l'ultimo richiedente, non é, nella specie, applicabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, il principio del bilinguismo.

La Provincia di Bolzano ha, pertanto, richiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

4. - In prossimità dell'Udienza pubblica, la Provincia di Bolzano ha depositato memoria illustrativa, insistendo sulle precedenti conclusioni.

Considerato in diritto

1. - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel chiedere la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del disegno di legge della Provincia di Bolzano, riapprovato, in seguito a rinvio governativo, il 13 luglio 1983, dal titolo "Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10", fa riferimento al precedente rinvio che, con telegrammi del 22 giugno e 26 novembre 1981, era avvenuto, da parte dello stesso attuale ricorrente, al Consiglio provinciale di Bolzano, in ordine alla mancata traduzione italiana, nel testo della legge, della denominazione "Erbhof" (da attribuire ad alcuni masi chiusi) ed alla riserva di rilascio dei relativi attestati in una delle due lingue, italiana o tedesca.

Va, anzitutto, rilevato che la Provincia resistente non ha contestato che le eccezioni, proposte con il ricorso che qui viene in esame, erano state già sollevate dallo stesso ricorrente, in occasione della prima redazione del testo dell'art. 16 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10; né ha contestato d'aver modificato, in accoglimento delle eccezioni sollevate, con i telegrammi del 22 giugno e 26 novembre 1981 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prima redazione dell'emanando art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982.

D'altra parte, dal testo definitivo di quest'ultimo articolo risulta, in maniera inequivocabile, non soltanto che, nel momento stesso in cui era stata creata ed attribuita una nuova denominazione ad alcuni masi chiusi, erano state usate due locuzioni, italiana ("maso avito") e tedesca ("Erbhof") ma che nulla, nell'articolo in esame, era stato disposto in ordine ad eventuali deroghe alla normativa attinente al rilascio degli attestati di riconoscimento della qualità di cui allo stesso articolo. Correttamente, infatti, l'art. 16 della legge n. 10 del 1982, già nella rubrica, anteponendo la locuzione italiana a quella tedesca, così si esprime: "Creazione ed attribuzione della denominazione di "maso avito" rispettivamente "Erbhof". Ed il testo dello stesso articolo é conforme alla rubrica: "Per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione, la giunta provinciale riconosce la denominazione di "maso avito", rispettivamente "Erbhof", ai masi chiusi, rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta od in linea collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di morte che per atti tra vivi e coltivati e abitati dal proprietario stesso". Né alcun rilievo può meritare, ai fini qui in discussione, l'intromissione del termine "rispettivamente" prima della locuzione tedesca "Erbhof" oppure le "virgolette" che, peraltro, contrassegnano insieme la locuzione italiana ("maso avito") e quella tedesca ("Erbhof"). D'altra parte, dal testo definitivo dell'articolo in esame non risulta alcuna deroga alla redazione bilingue degli attestati di riconoscimento della qualità in discorso.

La provincia di Bolzano non ha precisato le ragioni per le quali le motivazioni oggi proposte, in controdeduzione al ricorso in esame, non siano state eccepite in sede di prima redazione della legge n. 10 del 1982. Né é ipotizzabile, in proposito, una "banale" dimenticanza, tenuto conto che l'attuale ricorrente aveva già reagito ad un primo tentativo di mancata indicazione del termine italiano atto ad identificare il legale riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi e di rilascio, in unica lingua, dell'attestato del riconoscimento predetto, richiamando, attraverso il "rinvio" delle deliberazioni legislative provinciali, allora predisposte, l'attenzione del consiglio provinciale di Bolzano appunto sulle eccezioni ora nuovamente sollevate. Queste eccezioni sembra siano state, allora, accolte dal consiglio provinciale, in sede di redazione definitiva dell'art. 16 della legge 26 marzo 1982, n. 10, perché - si é già sottolineato - l'articolo da ultimo citato é pienamente rispettoso delle norme allora ed oggi richiamate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In ogni caso, poiché il consiglio provinciale di Bolzano, con l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, a seguito di rinvio governativo, ha concretamente respinto le eccezioni di cui al telegramma del 22 aprile 1983 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, occorre qui riferirsi al testo dell'articolo unico, oggi impugnato, della citata delibera legislativa provinciale del 1983. Quest'ultimo articolo, nel sostituire l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982, ne modifica la rubrica (che diventa: "Creazione ed attribuzione della denominazione di 'Erbhof'") ed il testo, nella parte in cui non fa precedere alla denominazione di "Erbhof" la locuzione italiana "maso avito" e nella parte in cui aggiunge "gli attestati di riconoscimento vengono rilasciati a richiesta dell'interessato in lingua italiana oppure in lingua tedesca".

2. - Le questioni da esaminare sono, pertanto, due: la prima attiene alla mancata indicazione del termine atto ad individuare, nella lingua italiana, l'istituto denominato, nel testo della delibera legislativa provinciale impugnata, "Erbhof" mentre la seconda riguarda la statuizione relativa al rilascio, in unica lingua, a seguito di richiesta degli interessati, degli attestati del legale riconoscimento dato ai masi chiusi indicati nella predetta delibera.

In ordine alla prima questione va anzitutto ricordato che l'art. 57 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recita: "Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione nei testi italiano e tedesco..." e che l'art. 99 dello stesso decreto, nel parificare, nella Regione Trentino Alto-Adige, la lingua tedesca a quella italiana, ribadisce che la lingua ufficiale dello Stato é l'italiana e testualmente aggiunge: "La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo...".

Va, a questo punto, disatteso l'assunto della resistente, secondo il quale "lo speciale attestato di riconoscimento racchiuso nella parola "Erbhof" non trova corrispondenza nella lingua italiana, onde nella specie non può applicarsi il principio del bilinguismo".

Poiché soltanto con l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982 é stata riconosciuta la denominazione di "maso avito" ("Erbhof") ai masi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia, é fin troppo evidente che soltanto nel 1982 il Consiglio provinciale di Bolzano ha "creato" ed "attribuito" il riconoscimento e la denominazione qui in esame: si é già innanzi rilevato che, nella rubrica dell'art. 16 della legge da ultimo citata, testualmente si dichiara: "Creazione ed attribuzione della denominazione di "maso avito" rispettivamente 'Erbhof'". Se, prima del 1982, la locuzione "Erbhof" non trovi corrispondenza nella lingua italiana, non vi sarebbe alcunché di "eccezionale". Sennonché, va notato, anzitutto, che già nel precitato articolo 16, la locuzione "Erbhof" risulta preceduta dall'espressione italiana "maso avito". Ma va, poi, particolarmente sottolineato che nei dizionari della lingua tedesca esisteva già, e non da poco tempo, il vocabolo "Erbhof" e che quest'ultimo, pertanto, é termine antico; dagli stessi dizionari la predetta locuzione é tradotta con l'espressione italiana "podere ereditario".

Il consiglio provinciale di Bolzano, nel marzo 1982, non ha, pertanto, fatto altro che attribuire alla locuzione "Erbhof" una più specifica accezione che, tradotta in lingua italiana, equivale a quella di "maso avito". Lo stesso consiglio ha, cioè, creando un nuovo istituto giuridico, esteso il termine "Erbhof", rendendolo comprensivo anche del nuovo istituto, ed indicato in lingua italiana quest'ultimo con l'espressione "maso avito". La novità del riconoscimento ufficiale, di cui alla citata legge provinciale, si riflette nella novità dell'accezione attribuita all'antico termine "Erbhof" e nella novità dell'espressione italiana "maso avito". Se nuova é l'espressione italiana "maso avito" nuova é anche l'accezione attribuita all'antico termine "Erbhof".

In tutto ciò non solo non v'é nulla di "arbitrario" ma si riscontra la volontà di dare piena attuazione alla citata normativa vigente, in materia, nella provincia di Bolzano.

Né é condividibile l'opinione della resistente, secondo la quale l'ordinamento italiano (che, attraverso i principi della sua Costituzione, valorizza particolarmente le minoranze linguistiche) non accettando l'esclusività della predetta qualificazione consuetudinaria, "impoverirebbe", e non "onorerebbe", la stessa qualificazione: la traduzione italiana del termine "Erbhof", sempre secondo la resistente, non potrebbe, in altre parole, convenientemente esprimere la dimensione ed il valore storico, consuetudinario e popolare, dello stesso termine.

Intanto, va, di contro, osservato che il valore storico e popolare risiede nell'istituto del "maso chiuso", come tale, e non nel "nuovo" riconoscimento che ad alcuni "masi chiusi" viene attribuito con l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982. Di poi, va particolarmente sottolineato che non si tratta, propriamente, nella specie, d'una "traduzione" d'un termine tedesco. Quest'ultimo ("Erbhof") é, certamente, come s'é notato, termine antico: ma é usato, nella legge citata, in un nuovo significato, appunto per identificare il "nuovo" istituto creato con la stessa legge. Sicché, creato il "nuovo istituto", questo viene, per la prima volta, identificato con una antica locuzione tedesca, assunta, tuttavia, in una nuova accezione, e, per la prima volta, identificato con una nuova espressione italiana, "maso avito". Com'é evidente, non si tratta di tradurre alcunché, né dal tedesco in italiano né dall'italiano in tedesco ma d'identificare in italiano ed in tedesco il legale riconoscimento dato ad alcuni "masi chiusi".

Né va dimenticato che, invece, già dal 1948 (cfr., infatti, l'art. 11, n. 9, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) era stata utilizzata un'espressione ("maso chiuso") atta ad identificare, in lingua italiana, un istituto certamente antico, ideologicamente caratterizzato ed estraneo all'ordinamento giuridico italiano (cfr. la sentenza di questa Corte del 26 giugno 1956, n. 4).

Né, infine, si può consentire con la resistente allorché sostiene che il termine "Erbhof" non é neppure parola tedesca ed é stato creato ex novo dalla provincia di Bolzano, utilizzando radici di parole e parole esistenti. Come s'é in precedenza notato, da un canto la locuzione "Erbhof" é antica e non é stata creata nel 1982 dal consiglio provinciale di Bolzano e dall'altro canto, lo stesso consiglio ha utilizzato un antico termine tedesco assumendolo in una nuova accezione, valida ad identificare, in tedesco, il "nuovo" riconoscimento legale attribuito ad alcuni masi chiusi. Quanto, poi, all'utilizzazione, nella locuzione "Erbhof", di radici di parole e di parole esistenti, che renderebbe intraducibile la predetta locuzione, v'é appena da ricordare che é difficile ritrovare, in tedesco, "parole semplici". La maggior parte delle locuzioni tedesche é a struttura complessa; vengono, infatti, congiunti, in uno stesso termine, diversi significati che nelle lingue neolatine hanno i propri referenti in termini separati. Non é, dunque, certamente un'anomalia che, estratta la radice "Erb" (das "Erbe" equivale ad "eredità", der "Erbe" ad erede) la si sia congiunta con il termine "Hof" (podere). Basta scorrere qualsiasi vocabolario della lingua tedesca per notare l'elevato numero delle locuzioni "composte" con l'uso della radice "Erb". Se la parola "Erbhof" non é traducibile, ciò non avviene certamente perché é una locuzione "composta" da una radice congiunta al termine "Hof".

Da quanto osservato discende che la prima questione sollevata dal ricorso in esame é fondata: l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata dal consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 é incostituzionale nella parte in cui non fa precedere alla locuzione tedesca "Erbhof", usata per identificare il particolare, legale riconoscimento, attribuito ad alcuni masi chiusi che da almeno duecento anni sono rimasti nell'ambito della stessa famiglia, la corrispondente espressione italiana ("maso avito"), atta ad identificare, appunto nella lingua italiana, il predetto legale riconoscimento.

3. - La seconda questione, sollevata con il ricorso in esame, attiene, come s'é già precisato, alla statuizione, contenuta nella citata delibera legislativa del consiglio provinciale di Bolzano, riapprovata in data 13 luglio 1983, relativa al rilascio, in unica lingua, degli attestati del legale riconoscimento dato ai masi chiusi indicati nella stessa delibera.

Vengono in rilievo, a questo proposito, l'ultimo comma dell'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed il primo comma dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688.

L'ultimo comma dell'art. 100 del d.P.R. n. 670 del 1972 riconosce l'uso disgiunto dell'una o dell'altra lingua soltanto "negli altri casi" e, cioè, soltanto quando, per le ipotesi di specie, non sia previsto l'uso bilingue oppure le stesse ipotesi non rientrino espressamente in una regolamentazione delle norme d'attuazione, che stabiliscano l'uso congiunto delle due lingue "negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati ad una pluralità di uffici".

Già in base al disposto dell'art. 100, ora citato, può rilevarsi l'incostituzionalità della delibera legislativa: l'attestato di riconoscimento della denominazione "Erbhof", da essa previsto, rientra almeno in due delle tre categorie per le quali l'art. 100 prevede, obbligatoriamente, la redazione bilingue. Infatti, lo stesso attestato, rilasciato a richiesta di privati, costituisce, in primo luogo, un atto diretto alla generalità dei cittadini e non di singoli. La denominazione "Erbhof" attiene al fondo e, di conseguenza, interessa tutti i proprietari, attuali e futuri, di "masi chiusi". Secondariamente, l'attestato in parola é destinato ad uso pubblico. Non si vede come la denominazione di "Erbhof", attribuita al "maso chiuso", particolarmente qualificato, possa essere utilizzata per "onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione" senza essere finalisticamente destinato a tutti coloro che si auspica seguano l'esempio in parola. Il fatto d'additare come esempio il mantenimento d'un fondo "nell'ambito della stessa famiglia" implica la destinazione pubblica dell'attestato. "Esempio" é termine che indica un modello da imitare e pertanto l'uso di tale parola comporta l'inclusione dell'attestato fra gli "atti destinati ad uso pubblico" di cui al citato art. 100. Negare la destinazione pubblica dell'atto equivarrebbe a vanificare le finalità dell'istituto.

E vale anche ricordare che tra le norme d'attuazione, alle quali il più volte citato art. 100 del d.P.R. n. 670 del 1972 rinvia, l'art. 1 del d.P.R. n. 688 del 1959 prevede che, "In applicazione delle norme contenute nel titolo X dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, gli organi e gli uffici delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo operanti nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché quelli della Regione, della Provincia di Bolzano, dei comuni e degli altri enti pubblici operanti nel territorio dell'anzidetta provincia, usano congiuntamente la lingua italiana e la lingua tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel comma successivo". Dal momento che il "comma successivo" attiene agli atti istruttori ed interlocutori, non v'é dubbio che, anche per l'art. 1 del d.P.R. n. 688 del 1959 - poiché gli atti ed i provvedimenti, di qualsiasi natura (ad eccezione di quelli istruttori ed interlocutori) rilasciati dagli organi citati dallo stesso articolo vanno redatti, congiuntamente, in lingua italiana ed in lingua tedesca - l'attestato in discussione va rilasciato in testo bilingue.

Pur se si ritenga di prescindere dal rilievo per il quale gli "attestati di riconoscimento", di cui all'articolo unico della delibera legislativa del 13 luglio 1983, attuano in concreto il disposto relativo al legale riconoscimento previsto nella stessa delibera e pur non considerando, per un momento, la destinazione dell'atto ad uso pubblico, l'obbligo dell'uso congiunto delle due lingue, nella redazione degli attestati in discussione, discende inequivocabilmente anche dalla sopra riportata norma d'attuazione dello statuto regionale.

A chi ponesse in dubbio la vigenza del su indicato d.P.R. del 1959, assumendo che le sue norme abbiano perduto efficacia in conseguenza dell'abrogazione dell'originario statuto del Trentino Alto-Adige (approvato con legge Cost. n. 5 del 26 febbraio 1949) potrebbe rispondersi che si é venuta consolidando la tesi secondo la quale, le norme d'attuazione in questione continuano invece ad avere vigenza nei limiti in cui non contrastino con le più recenti norme statutarie e finché non vengano emanate nuove norme d'attuazione: in questo senso é la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con riferimento alle norme di cui al d.P.R. n. 688 del 1959, nonché quella della Corte di cassazione, anche se con riferimento ad altre norme d'attuazione. Sulla base di questa giurisprudenza può quindi ritenersi vigente l'art. 1, primo comma, del d.P.R. n. 688 del 1959 là dove prevede l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca "nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano". Infatti, il disposto di tale articolo non contraddice quanto previsto dall'art. 100 del vigente statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che si limita a restringere il novero degli atti bilingue (oltre a quelli destinati a pluralità di uffici) agli atti diretti alla generalità dei cittadini ed a quelli individuali destinati ad uso pubblico.

Né può ritenersi applicabile alla specie l'art. 12 del d.P.R. 3 gennaio 1960 n. 103 (come, sia pure in subordine, é orientata a credere la resistente) giacché, quale che sia l'interpretazione dello stesso articolo, l'attestato di riconoscimento, previsto nella delibera legislativa regionale impugnata, non é certo equiparabile, neppure analogicamente, ad un "estratto" di atti di stato civile o ad un certificato relativo ad atti di stato civile: in nulla, infatti, l'istituto del riconoscimento legale in discussione può incidere sullo stato civile (del bene, del maso?) essendo tale incidenza neppure assurdamente ipotizzabile.

Di fronte alle precise, tassative statuizioni innanzi riportate, ogni discussione sulla "natura" del legale riconoscimento, di cui qui si discute e sulla "natura" del relativo attestato, viene superata.

Per non lasciare, tuttavia, senza risposta le osservazioni e controdeduzioni proposte in questa sede, va anzitutto rilevato che, se anche fosse vero che il legale riconoscimento in discussione "attualmente" non produca alcun effetto giuridico, non si potrebbe certamente vietare che a tale riconoscimento vengano, in avvenire, collegati effetti giuridici.

Va, in più, sottolineato che gli effetti giuridici non devono essere confusi con gli effetti "pratici", economicamente e patrimonialmente rilevanti. Sembra davvero insostenibile che un riconoscimento, attuato con legge, "per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione..." costituisca un atto estraneo al mondo giuridico.

Il riconoscimento di "maso avito" ("Erbhof"), effetto dell'esercizio della potestà legislativa, non può non causare, in presenza dei requisiti di fatto che ne condizionano l'attuazione, una particolare situazione giuridica del "maso chiuso", riconosciuto "maso avito" ("Erbhof") che, se anche non produce conseguenze "pratiche", rilevanti ad altri fini, vale, per sé, ad esprimere un'esperienza consuetudinaria, e quindi giuridica, lodevole ed esemplare, da additare, cioè, alla pubblica estimazione. La qualità di "maso avito" ("Erbhof") essendo il segno, il riassunto, in altre parole, legalmente riconosciuto, di un'esperienza da ricordare ed onorare, non può non assumere la natura dell'esperienza che essa qualità appunto esprime ed esalta.

Quanto poi alla connotazione personale ("più che reale") dell'attestato di riconoscimento, di cui alla delibera legislativa provinciale impugnata, sono sufficienti poche parole per ribadire ancora una volta che "maso avito" ("Erbhof") é connotazione che caratterizza il fondo: é, dunque, qualità oggettiva che il maso assume nell'essere stato coltivato ed abitato, da proprietari, "pro-tempore", appartenenti, da almeno duecento anni, ad una stessa famiglia in linea diretta o collaterale fino al secondo grado. Ed é qualità che il fondo, il maso chiuso, conserva anche quando, trascorsi duecento o più anni di coltivazione ed abitazione da parte di proprietari appartenenti alla stessa famiglia, passa in proprietà di soggetti estranei alla medesima.

In conseguenza, é inaccoglibile la tesi secondo la quale l'attestato di riconoscimento della qualità di "maso avito" ("Erbhof") riguardi il singolo richiedente. Non sembra che possa riguardare il singolo richiedente o costituire "affare privato" un attestato relativo ad un istituto finalisticamente creato per "onorare dignitosamente" casi di "fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione; né si vede come tali casi possano essere additati ad "esempio" senza, come s'é più volte avvertito, essere usati pubblicamente.

Anche il secondo motivo di ricorso é, dunque, fondato. L'articolo unico della delibera legislativa riapprovata dal consiglio provinciale di Bolzano il 13 luglio 1983 é da dichiarare incostituzionale pure nella parte in cui dispone che "gli attestati di riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca e non in redazione bilingue.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 recante "modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10", nella parte in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione tedesca "Erbhof", usata per identificare il riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia, in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la corrispondente espressione italiana "maso avito", ugualmente atta ad identificare, appunto in lingua italiana, il predetto riconoscimento;

Dichiara lo stesso articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in data 13 luglio 1983, dal consiglio provinciale di Bolzano, costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui dispone che "gli attestati di riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziché in redazione bilingue.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE