ORDINANZA N. 114
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
A CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Varacalli Nicola, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 marzo 1986, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), "nella parte in cui il detto art. 387 esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere in applicazione d'una causa di non punibilità";
Considerato che con sentenza n. 200 del 1986 questa Corte ha, fra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), "nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 200 del 1986, "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere 'perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza", questione sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza del 4 marzo 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE