Sentenza n.30 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 30

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, lett. c), del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 "Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964, n. 1268" promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1978 dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche sul ricorso proposto da Vitolo Francesco contro Università degli Studi di Camerino iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 7 novembre 1978 (reg. ord. n. 310 del 1979), il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche sollevava, nel corso di un procedimento susseguente a ricorso del prof. Francesco Vitolo, questione incidentale di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, "nella parte concernente la riduzione al 31% della retribuzione dovuta agli assistenti universitari incaricati in casi di cumulo con altro rapporto di lavoro sotto i profili relativi al contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.".

2. - Il prof. Vitolo, insegnante abilitato con incarico a tempo indeterminato di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico "G. Antinori" di Camerino, con incarico di assistente supplente alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza della stessa Città, aveva impugnato il provvedimento del Rettore per la parte in cui statuiva che gli sarebbe stato corrisposto uno stipendio lordo corrispondente al 31% della retribuzione prevista per il parametro spettategli, sostanzialmente adducendo l'incostituzionalità della norma in base alla quale il provvedimento de quo era stato emanato.

3. - Ricordato come la Corte costituzionale, con le sentenze n. 152 del 1970 e n. 11 del 1973 si fosse già pronunciata per la incostituzionalità di altri commi dello stesso art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, il Collegio remittente osservava che al ratio posta a base delle su indicate sentenze doveva esplicare i suoi effetti anche nel caso sottoposto ora al giudizio della stessa Corte, in quanto tra le disposizioni colpite da incostituzionalità e quella oggi impugnata sussisterebbe omogeneità.

Se, infatti, con riferimento alle ipotesi di professori di scuola media incaricati o supplenti e di professori universitari incaricati interni od esterni, la Corte aveva sancito l'incostituzionalità di altri commi dello stesso art. 25 laddove, in caso di cumulo consentito, prevedevano una decurtazione maggiore di quella prevista dall'art. 99 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, non sarebbe possibile escludere che la stessa sanzione debba colpire anche la norma oggi impugnata, assimilabile essendo la disposizione stessa a quelle di cui già é stata riconosciuta la incostituzionalità.

4. - Del resto, la norma di cui al quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965 appare contrastare con l'art. 3 Cost. sia perché riserva alla categoria ivi contemplata un trattamento economico deteriore rispetto agli altri dipendenti statali in caso di cumulo di impieghi, e ciò senza razionale giustificazione, sia perché, a seguito degli interventi della Corte, anche nell'ambito universitario si verrebbe ad ingenerare una irrazionale disparità di trattamento tra gli assistenti ed i professori incaricati.

Si rileva anche che, nell'ipotesi di rapporti eterogenei, l'impiego cumulato all'incarico può essere retribuito in misura minore rispetto a quella stabilita dal citato art. 25 sicché può verificarsi il caso estremo di una retribuzione delle due attività lavorative complessivamente inferiore a quella spettante per il solo incarico, e ciò in violazione dell'art. 36 Cost.

Questa discordanza di situazioni remunerative in un identico settore della P.A. conduce ad ipotizzare una antitesi anche con i principi di buon andamento e di imparzialità dei pubblici uffici, e quindi un possibile contrasto anche con l'art. 97 Cost., primo comma.

Non si sono costituite parti né si é avuto l'intervento del Presidente del Consiglio.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di rinvio viene prospettata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui riduce al 31% la retribuzione dovuta agli assistenti universitari incaricati, nei casi di cumulo con altro rapporto di impiego.

Il giudice a quo rileva in proposito la sostanziale omogeneità tra la disposizione denunciata e quella contenuta negli altri commi dello stesso art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, concernenti analoghe riduzioni delle retribuzioni spettanti per gli altri tipi di incarichi universitari nel caso di cumulo con altri impieghi e dichiarare costituzionalmente illegittime da questa Corte con la sentenza n. 11 del 1973, e, a suo dire, con quella n. 152 del 1970.

2. - Come rilevato dal giudice a quo la Corte si é già occupata di altre disposizioni contenute nello stesso art. 25 del d.P.R. del 1965, n. 749.

In particolare con la sentenza n. 11 del 1973 é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dei commi secondo e terzo dell'art. 25 citato, nella parte in cui essi disponevano che le retribuzioni fissate al comma primo per gli incaricati esterni universitari, dovessero essere calcolate rispettivamente in ragione del 31% per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo ed in ragione del 38% per gli incarichi conferiti a coloro che ricoprissero altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruenti di un reddito di lavoro subordinato.

Nella richiamata sentenza n. 11 del 1973 si partì dal considerare che i casi contemplati dalle disposizioni allora censurate riguardassero non una semplice estensione delle prestazioni dovute in forza di un preesistente rapporto di impiego, bensì di veri e propri cumuli di impiego. Da questa premessa la sentenza ulteriormente argomentò che "esaminando nel suo complesso l'impugnato art. 25, non può che giungersi alla conclusione che con detta norma si é voluto deliberatamente porre in essere per gli incaricati di insegnamento universitario, una disciplina del cumulo degli stipendi - in caso di cumulo consentito di rapporti di impiego - differenziata da quella generale prevista dall'art. 99 del t.u. n. 2960 del 1923" rimasto in vigore anche dopo l'emanazione del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quale risulta modificato dall'art. 16 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 (v. sul punto la sentenza n. 152 del 1970

).

Tale differenziazione di disciplina rispetto a quella generale prevista per il cumulo, venne perciò da questa Corte, con la sentenza n. 11 del 1973, ritenuta priva di razionale giustificazione non trovando spiegazione "in una corrispondente differenziazione di posizioni obiettive", onde l'illegittimità costituzionale delle disposizioni ad essa relative per contrasto con l'art. 3 Cost., così ribadendosi un principio già affermato con la sentenza n. 152 del 1970 relativa agli incarichi nelle scuole secondarie in caso di cumulo.

É al riguardo utile rilevare che nella sentenza n. 11 del 1973, si era altresì posta in evidenza "l'aberrante conseguenza" cui avrebbe potuto condurre l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 168 del 1965, potendosi verificare - nel caso di cumulo con altro rapporto di impiego estraneo all'ordinamento universitario e retribuito in misura molto minore a quella prevista per l'incarico universitario - il caso limite di una retribuzione dei due rapporti cumulati inferiori a quella spettante per uno solo di essi e cioè per l'incarico.

3. - Per la ipotesi di incarico di assistente universitario, cumulato nei casi consentiti dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), il quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 168 del 1965 - oggetto del presente giudizio - riduce al 31% la retribuzione prevista per gli assistenti incaricati.

Orbene, anche in questo caso si é in presenza di una ipotesi di cumulo di impieghi e quindi di una disciplina del cumulo di stipendi differenziata da quella generale prevista dall'art. 99 del t.u. del 1923, senza che ciò sia giustificato da una obiettiva diversità di posizioni.

Si versa dunque in una situazione in tutto e per tutto identica a quella già considerata nella richiamata sentenza n. 11 del 1973 onde, per identità di ratio, appare fondata la questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 9 luglio 1965, n. 168, per contrasto con l'art. 3 Cost.

4. - Restano così assorbite le questioni sollevate dal giudice a quo relativamente alle medesime disposizioni con riferimento agli artt. 36 e 37 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui dispone che le retribuzioni previste per gli assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, vengano ridotte al 31 per cento anziché stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE