SENTENZA N. 30
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, lett. c), del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 "Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964, n. 1268" promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1978 dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche sul ricorso proposto da Vitolo Francesco contro Università degli Studi di Camerino iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 dell'anno 1979;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;
Ritenuto in fatto1. - Con ordinanza in data 7 novembre 1978 (reg. ord. n. 310 del 1979), il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche sollevava, nel corso di un procedimento susseguente a ricorso del prof. Francesco Vitolo, questione incidentale di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, "nella parte concernente la riduzione al 31% della retribuzione dovuta agli assistenti universitari incaricati in casi di cumulo con altro rapporto di lavoro sotto i profili relativi al contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.".
2. - Il prof. Vitolo, insegnante abilitato con incarico a tempo indeterminato di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico "G. Antinori" di Camerino, con incarico di assistente supplente alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza della stessa Città, aveva impugnato il provvedimento del Rettore per la parte in cui statuiva che gli sarebbe stato corrisposto uno stipendio lordo corrispondente al 31% della retribuzione prevista per il parametro spettategli, sostanzialmente adducendo l'incostituzionalità della norma in base alla quale il provvedimento de quo era stato emanato.
3. - Ricordato come la Corte costituzionale, con le sentenze n. 152 del 1970 e n. 11 del 1973 si fosse già pronunciata per la incostituzionalità di altri commi dello stesso art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, il Collegio remittente osservava che al ratio posta a base delle su indicate sentenze doveva esplicare i suoi effetti anche nel caso sottoposto ora al giudizio della stessa Corte, in quanto tra le disposizioni colpite da incostituzionalità e quella oggi impugnata sussisterebbe omogeneità.
Se, infatti, con riferimento alle ipotesi di professori di scuola media incaricati o supplenti e di professori universitari incaricati interni od esterni, la Corte aveva sancito l'incostituzionalità di altri commi dello stesso art. 25 laddove, in caso di cumulo consentito, prevedevano una decurtazione maggiore di quella prevista dall'art. 99 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, non sarebbe possibile escludere che la stessa sanzione debba colpire anche la norma oggi impugnata, assimilabile essendo la disposizione stessa a quelle di cui già é stata riconosciuta la incostituzionalità.
4. - Del resto, la norma di cui al quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965 appare contrastare con l'art. 3 Cost. sia perché riserva alla categoria ivi contemplata un trattamento economico deteriore rispetto agli altri dipendenti statali in caso di cumulo di impieghi, e ciò senza razionale giustificazione, sia perché, a seguito degli interventi della Corte, anche nell'ambito universitario si verrebbe ad ingenerare una irrazionale disparità di trattamento tra gli assistenti ed i professori incaricati.
Si rileva anche che, nell'ipotesi di rapporti eterogenei, l'impiego cumulato all'incarico può essere retribuito in misura minore rispetto a quella stabilita dal citato art. 25 sicché può verificarsi il caso estremo di una retribuzione delle due attività lavorative complessivamente inferiore a quella spettante per il solo incarico, e ciò in violazione dell'art. 36 Cost.
Questa discordanza di situazioni remunerative in un identico settore della P.A. conduce ad ipotizzare una antitesi anche con i principi di buon andamento e di imparzialità dei pubblici uffici, e quindi un possibile contrasto anche con l'art. 97 Cost., primo comma.
Non si sono costituite parti né si é avuto l'intervento del Presidente del Consiglio.
Considerato in diritto1. - Con l'ordinanza di rinvio viene prospettata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui riduce al 31% la retribuzione dovuta agli assistenti universitari incaricati, nei casi di cumulo con altro rapporto di impiego.
Il giudice a quo rileva in proposito la sostanziale omogeneità tra la disposizione denunciata e quella contenuta negli altri commi dello stesso art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, concernenti analoghe riduzioni delle retribuzioni spettanti per gli altri tipi di incarichi universitari nel caso di cumulo con altri impieghi e dichiarare costituzionalmente illegittime da questa Corte con la sentenza n. 11 del 1973, e, a suo dire, con quella n. 152 del 1970.
2. - Come rilevato dal giudice a quo la Corte si é già occupata di altre disposizioni contenute nello stesso art. 25 del d.P.R. del 1965, n. 749.
In particolare con la sentenza n. 11 del 1973 é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dei commi secondo e terzo dell'art. 25 citato, nella parte in cui essi disponevano che le retribuzioni fissate al comma primo per gli incaricati esterni universitari, dovessero essere calcolate rispettivamente in ragione del 31% per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo ed in ragione del 38% per gli incarichi conferiti a coloro che ricoprissero altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruenti di un reddito di lavoro subordinato.
Nella richiamata sentenza n. 11 del 1973 si partì dal considerare che i casi contemplati dalle disposizioni allora censurate riguardassero non una semplice estensione delle prestazioni dovute in forza di un preesistente rapporto di impiego, bensì di veri e propri cumuli di impiego. Da questa premessa la sentenza ulteriormente argomentò che "esaminando nel suo complesso l'impugnato art. 25, non può che giungersi alla conclusione che con detta norma si é voluto deliberatamente porre in essere per gli incaricati di insegnamento universitario, una disciplina del cumulo degli stipendi - in caso di cumulo consentito di rapporti di impiego - differenziata da quella generale prevista dall'art. 99 del t.u. n. 2960 del 1923" rimasto in vigore anche dopo l'emanazione del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quale risulta modificato dall'art. 16 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 (v. sul punto la sentenza n. 152 del 1970
).
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.