ORDINANZA N. 306
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 24 marzo 1981 dal Tribunale di Sondrio; il 21 aprile 1982, il 24 gennaio 1983, il 27 maggio 1983, il 16 maggio 1983 e il 4 maggio 1983 dal Tribunale di Agrigento; il 23 marzo 1984, il 4 maggio 1984, il 21 settembre 1984, il 28 settembre 1984, il 12 febbraio 1985 (n. 2 ord.), l'8 marzo 1985, il 12 marzo 1985, il 19 marzo 1985, il 16 aprile 1985 e il 7 maggio 1985 (n. 2 ord.) dal Tribunale di Sondrio; il 31 marzo 1982, l'11 maggio 1983 e l'11 marzo 1983 dal Tribunale di Agrigento; il 16 luglio 1985 dal Tribunale di Sondrio (n. 2 ord.); il 21 novembre 1985 dal Tribunale di Spoleto e il 21 giugno 1985 dal Tribunale di Sondrio; iscritte rispettivamente al n. 47 del registro ordinanze 1983, ai nn. 431, 432, 433, 434, 435, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 482, 483, 533, 762 e 763 del registro ordinanze 1985 ed ai nn. 200 e 353 del registro ordinanze 1986, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 177 dell'anno 1983, 261-bis, 279-bis, 293-bis, 297-bis e 302-bis dell'anno 1985 e 1, 2, 3, 10, 13, 28 e 34 della prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto
che il Tribunale di Sondrio, con ordinanze emesse il 24 marzo 1981 (Reg. ord. n. 47/83), il 23 marzo 1984 (Reg. ord. n. 460/85), il 4 maggio 1984 (Reg. ord. n. 461/85), il 21 settembre 1984 (Reg. ord. n. 462/85), il 28 settembre 1984 (Reg. ord. n. 463/85), il 12 febbraio 1985 (Reg. ord. nn. 464 e 465/85), l'8 marzo 1985 (Reg. ord. n. 466/85), il 12 marzo 1985 (Reg. ord. n. 467/85), il 19 marzoo 1985 (Reg. ord. n. 468/85), il 16 aprile 1985 (Reg. ord. n. 469/85), il 7 maggio 1985 (Reg. ord. nn. 470 e 471/85), il 21 giugno 1985 (Reg. ord. n. 353/86) e il 16 luglio 1985 (Reg. ord. n. 762/85), il Tribunale di Agrigento con ordinanze emesse il 24 gennaio 1983 (Reg. ord. n. 432/85), l'11 maggio 1983 (Reg. ord. n. 483/85), il 16 maggio 1983 (Reg. ord. n. 434/85) e il 27 maggio 1983 (Reg. ord. n. 433/85), ed il Tribunale di Spoleto con ordinanza emessa il 21 novembre 1985 (Reg. ord. n. 200/86), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella parte in cui equipara ai fini penali le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, alle armi comuni da sparo, sotto il profilo che questa identità di trattamento appare ingiustificata, tenuto conto della diversa e minore capacità offensiva delle prime rispetto alle seconde;
che il Tribunale di Agrigento, con ordinanze emesse l'11 marzo 1983 (Reg. ord. n. 533/85) e il 4 maggio 1983 (Reg. ord. n. 435/85), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., del medesimo art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui equipara ai fini penali gli strumenti lanciarazzi alle armi comuni da sparo;
che il Tribunale di Agrigento, con ordinanze emesse il 31 marzo 1982 (Reg. ord. n. 482/85) e il 21 aprile 1982 (Reg. ord. n. 431/85), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, sia, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui equipara alle armi comuni da sparo gli altri oggetti ivi indicati, e sia, con riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui, con riguardo alle pistole lanciarazzi ed alle armi ad aria compressa, attribuisce alla commissione di cui al successivo art. 6 il potere di escludere dal novero delle armi agli effetti della legge penale quelle che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, sotto il profilo che in tal modo viene demandato ad un organo amministrativo la funzione definitoria di un elemento costitutivo della fattispecie penale;
Considerato
che per l'identità o connessione delle rispettive questioni i giudizi devono essere riuniti;
che le ordinanze n. 47 del 1983, nn. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467 e 468 del 1985, emesse, rispettivamente il 24 marzo 1981, il 23 marzo, il 4 maggio, il 21 settembre e il 28 settembre 1984, ed il 12 febbraio (n. 2 ord.), il 12 marzo e il 19 marzo 1985 dal Tribunale di Sondrio difettano di motivazione sulla rilevanza delle prospettate questioni: le stesse, infatti, non fanno alcun cenno alle fattispecie concrete oggetto dei giudizi principali;
che le ordinanze nn. 433, 434, 435, 483 e 533 del 1985, emesse rispettivamente il 27 maggio, il 16 maggio, il 4 maggio, l'11 maggio e l'11 marzo 1983 dal Tribunale di Agrigento, sono motivate, per quanto concerne la non manifesta infondatezza, esclusivamente per relationem ad altra ordinanza del medesimo tribunale;
che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;
che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le predette questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
che tutte le questioni sollevate con le altre ordinanze indicate in epigrafe sono state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 132 del 1986, mentre nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza in parola;
che, pertanto, di tali questioni va dichiarata la manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Sondrio con le ordinanze n. 47 del 1983, e nn. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467 e 468 del 1985, e dal Tribunale di Agrigento con le ordinanze nn. 433, 434, 435, 483 e 533 del 1985;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dalle altre ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.